Art. 7.

                         Ammissione ai corsi

    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria  concorsuale  fino  alla concorrenza del numero dei posti
messi a concorso per ogni corso di dottorato.
    I  candidati  ammessi  al corso decadono qualora non esprimano la
loro accettazione entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della
raccomandata  a.r.  con  cui  si  da'  comunicazione  dell'esito  del
concorso. In tal caso subentra altro candidato secondo l'ordine della
graduatoria.
    Il  suddetto scorrimento avverra' anche nell'ipotesi in cui uno o
piu'   degli  ammessi  rinunci  al  dottorato  antecedentemente  alla
comunicazione,  da  parte  del  coordinatore del corso, della data di
inizio delle attivita' del primo anno di corso.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.