Art. 7. Ammissione ai corsi I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria concorsuale fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della raccomandata a.r. con cui si da' comunicazione dell'esito del concorso. In tal caso subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. Il suddetto scorrimento avverra' anche nell'ipotesi in cui uno o piu' degli ammessi rinunci al dottorato antecedentemente alla comunicazione, da parte del coordinatore del corso, della data di inizio delle attivita' del primo anno di corso. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.