Art. 8.

                           Borse di studio

    Le  borse  di  studio, messe a concorso vengono assegnate secondo
l'ordine  di graduatoria concorsuale. In caso di parita' di posizione
concersuale,   tra   due  o  piu'  candidati  ed  ai  soli  fini  del
conferimento  della  borsa  di  studio,  prevale la valutazione della
situazione economica, determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.
    E' consentito che l'avente titolo, all'atto dell'iscrizione al 1°
anno  del  corso di dottorato, rinunzi alla borsa per l'intera durata
del  corso  medesimo perdendone quindi la titolarita'; in tal caso la
borsa  e'  assegnata  al  candidato  secondo l'ordine di graduatoria,
purche'  cio'  non  comporti  l'aumento  del numero degli iscritti al
suddetto corso di studi, rispetto ai posti messi a concorso.
    Le  predette borse verranno pero' erogate esclusivamente a coloro
che  non  possiedono  un  reddito complessivo annuo lordo superiore a
Euro  7.746,85.  Il  superamento  del  limite di reddito determina la
perdita  del  diritto  alla  borsa  di studio per l'anno in cui si e'
verificato   e   comporta   l'obbligo  di  restituire  le  mensilita'
eventualmente gia' percepite.
    L'importo  annuale  della  borsa  di studio e' di Euro 10.561,54,
assoggettabile   al  contributo  previdenziale  I.N.P.S.  a  gestione
separata  che,  per l'anno 2004, e' pari al 15% di cui il 5% a carico
del percettore della borsa.
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da   istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per soggiorno
all'estero  nella  misura  del  50% per un periodo di complessivi sei
mesi.
    Il  pagamento  della  borsa  di  studio  viene effettuato in rate
mensili posticipate.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato,  anche  per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.