Art. 9.

                             Iscrizione

    I concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria
di merito di cui ai precedenti articoli 7 e 8 devono presentare o far
pervenire all'Amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro
il  termine  perentorio  di  giorni dieci a decorrere dal ricevimento
della  raccomandata  a.r. con cui si da' comunicazione dell'esito del
concorso,  domanda di iscrizione al corso di dottorato, da compilarsi
su  apposito  modello predisposto dall'Amministrazione universitaria,
corredata dai seguenti documenti:
      a) una   fotocopia  del  documento  di  identita',  debitamente
firmata;
      b) autocertificazione di cittadinanza;
      c) autocertificazione   del   diploma   di   scuola  secondaria
superiore  ovvero, per i cittadini extracomunitari, il diploma che ha
consentito la loro ammissione all'universita', debitamente tradotto e
legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme
vigenti  in materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di
laurea nelle universita' italiane;
      d) autocertificazione   del  diploma  di  laurea  -  conseguito
secondo  l'ordinamento  precedente  il riordinamento didattico ovvero
laurea specialistica - con la relativa votazione;
      e) dichiarazione  di  eventuale  iscrizione  ad  una  scuola di
specializzazione  e  nell'affermativa l'impegno scritto a sospenderne
la frequenza;
      f)  dichiarazione  di non essere iscritto e di impegnarsi a non
iscriversi  ad  altro  corso di diploma, di laurea o di dottorato per
tutta la durata del corso suindicato;
      g) i   cittadini   comunitari   e   stranieri   devono  inoltre
dichiarare:
        1)  di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati
di appartenenza o di provenienza;
        2)  di  essere in possesso, fatta eccezione della titolarita'
della  cittadinanza  italiana,  di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
        3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    Gli  assegnatari  della  borsa  di studio sono tenuti, altresi, a
presentare:
      a) dichiarazione  di  non  godere o di non aver goduto di altre
borse  di  studio (anche per un solo anno), erogate per seguire corsi
di dottorati di ricerca;
      b) autocertificazione  sul  reddito personale complessivo annuo
lordo;
      c) dichiarazione  di  non cumulare la borsa di studio con altre
borse  a  qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse
da  istituzioni  nazionali  o  straniere,  utili  ad  integrare,  con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
    L'esclusione  dalla partecipazione al corso puo' essere disposta,
per  difetto  dei  requisiti, in qualunque momento, con provvedimento
motivato del rettore.