Art. 2. La commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui al precedente art. 1 presso la facolta' di economia, sara' integrata successivamente, in seguito allo svolgimento delle relative elezioni suppletive. La commissione sceglie nel proprio seno il presidente ed il segretario. Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 9 del decreto-legge n. 120 del 21 aprile 1995, convertito nella legge n. 236 del 21 giugno 1995, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa di ricusazione e' sopravvenuta, purche' anteriore alla data di insediamento della commissione, il suddetto termine decorre dalla sua insorgenza. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualita' di componente della commissione giudicatrice. Il presente decreto verra' inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Caserta, 8 maggio 2003 Il rettore: Grella