Art. 2.
    La   commissione  giudicatrice  della  procedura  di  valutazione
comparativa  di  cui  al  precedente  art. 1  presso  la  facolta' di
economia,   sara'   integrata   successivamente,   in   seguito  allo
svolgimento delle relative elezioni suppletive.
    La  commissione  sceglie  nel  proprio  seno  il presidente ed il
segretario.
    Dalla  data  di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale  decorre  il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 9
del  decreto-legge  n. 120 del 21 aprile 1995, convertito nella legge
n. 236  del 21 giugno 1995, per la presentazione al rettore, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Se
la  causa di ricusazione e' sopravvenuta, purche' anteriore alla data
di  insediamento della commissione, il suddetto termine decorre dalla
sua insorgenza.
    Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico  intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.
    Il  presente  decreto  verra' inviato, per la pubblicazione, alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      Caserta, 8 maggio 2003
                                               Il rettore: Grella