Art. 2.
    Dalla  data  di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica Italiana, 4ª serie speciale «Concorsi ed
Esami»,  decorre  il  termine  di trenta giorni, previsto dall'art. 9
decreto-legge  21  marzo  1995  n.  120, convertito con modificazioni
dalla legge 21 giugno 1995 n. 236 per la presentazione al rettore, da
parte   dei   candidati,  di  eventuali  istanze  di  ricusazione  di
commissari.
    Decorso  tale  termine  e,  comunque,  dopo  l'insediamento della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
      Roma, 16 maggio 2003
                               Il rettore: Bosco Tedeschini Lalli