Art. 2. Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione al concorso, di cui all'art. 1 e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) titolo di studio: laurea in economia e commercio, giurisprudenza o scienze politiche. Ai sensi dell'art. 84 della legge n. 312/1980 si prescinde dal titolo di studio suddetto per il personale appartenente ad enti pubblici, inquadrato nella categoria immediatamente inferiore in servizio da almeno cinque anni senza demerito; b) cittadinanza italiana (ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; c) di avere un eta' non inferiore ai diciotto anni; d) per i cittadini dell'Unione europea di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari; f) idoneita' fisica all'impiego al quale il concorso si riferisce. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente; g) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e per aver conseguito l'impiego statale mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile. I concorrenti sono ammessi al concorso con riserva e l'amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato dell'autorita' competente, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda.