Art. 6. Prove di esame e votazione I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dalla procedura di selezione sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) tessera postale; b) porto d'armi; c) patente automobilistica; d) passaporto; e) carta di identita'; f) tessera di riconoscimento rilasciata da enti pubblici ai propri dipendenti. Le prove di esame consisteranno in due prove ed in un colloquio, con il seguente programma: prima prova scritta: ordinamento universitario; contabilita' pubblica (finanziaria, economica e analitica); seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: programmazione e controllo di gestione con particolare riferimento alle peculiarita' organizzative delle universita' degli studi e di verifica dei risultati; elementi di diritto tributario; prova orale: materie oggetto delle prove scritte, nonche' sull'accertamento della conoscenza di livello avanzato della lingua inglese scritta e parlata. A ciascuna delle prove d'esame sara' attribuito un punteggio fino ad un massimo di punti 30/30. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove scritte. La prova orale si intendera' superata se il candidato avra' riportato una votazione di almeno 21/30. Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto riportato da ciascuno. L'elenco verra' affisso all'albo della sede di esame.