Art. 6.

                     Prove di esame e votazione

    I  candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dalla
procedura di selezione sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove
di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
      a) tessera postale;
      b) porto d'armi;
      c) patente automobilistica;
      d) passaporto;
      e) carta di identita';
      f) tessera  di  riconoscimento  rilasciata  da enti pubblici ai
propri dipendenti.
    Le  prove di esame consisteranno in due prove ed in un colloquio,
con il seguente programma:
      prima  prova  scritta:  ordinamento universitario; contabilita'
pubblica (finanziaria, economica e analitica);
      seconda    prova    scritta    a   contenuto   teorico-pratico:
programmazione  e  controllo  di gestione con particolare riferimento
alle  peculiarita'  organizzative  delle universita' degli studi e di
verifica dei risultati; elementi di diritto tributario;
      prova  orale:  materie  oggetto  delle  prove  scritte, nonche'
sull'accertamento  della  conoscenza di livello avanzato della lingua
inglese scritta e parlata.
    A ciascuna delle prove d'esame sara' attribuito un punteggio fino
ad un massimo di punti 30/30.
    Saranno   ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  avranno
riportato  un  punteggio  di  almeno  21/30  in  ciascuna delle prove
scritte.  La prova orale si intendera' superata se il candidato avra'
riportato una votazione di almeno 21/30.
    Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio
sono   pubbliche.   Al   termine   di  ogni  seduta,  la  commissione
giudicatrice   formera'   l'elenco   dei   candidati  esaminati,  con
l'indicazione del voto riportato da ciascuno. L'elenco verra' affisso
all'albo della sede di esame.