Art. 10.

                   Diritti e doveri dei dottorandi

    I  dottorandi  sono tenuti a seguire con regolarita' le attivita'
previste  per il proprio curriculum formativo e a dedicarsi con pieno
impegno   ai  programmi  di  studio  individuale  e  guidato  e  allo
svolgimento  delle  attivita'  di  ricerca assegnate dal Collegio dei
docenti.
    E' consentito ai dottorandi l'esercizio di attivita' compatibili,
previa autorizzazione dal Collegio dei docenti.
    Al  termine  di ciascun anno della Scuola, l'attivita' svolta dai
dottorandi  e'  sottoposta  a  valutazione  da parte del Collegio dei
docenti sulla base di una relazione scritta dall'interessato.
    Con   decreto  del  rettore  e'  disposta  la  sospensione  della
frequenza  dei  corsi e dell'erogazione della borsa ai dottorandi nei
casi  di  maternita'  o  prestazione  del servizio militare o grave e
documentata malattia.
    Ai  sensi  dell'art. 4,  comma  8,  della  legge  n. 210/1998, ai
dottorandi   di   ricerca  puo'  essere  affidata,  con  il  consenso
dell'interessato,  dal  Consiglio  della  facolta' competente, previo
parere del Collegio dei docenti, una limitata attivita' didattica che
non  deve  in  ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla
ricerca.  Tale attivita', nel caso di titolari di borsa di studio non
comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo.
    L'attivita'  di  cui  sopra  dovra'  essere attinente all'area di
afferenza del dottorando e potra' esplicarsi mediante:
      a) affidamento di compiti didattici integrativi e sussidiari;
      b) esercitazioni   aggiuntive  rispetto  all'orario  dei  corsi
ufficiali,  svolte  in ore non coincidenti con l'orario ufficiale dei
corsi stessi;
      c) partecipazione alle commissioni degli esami di profitto;
      d) collaborazione  con  gli  studenti  nelle ricerche attinenti
alle tesi di laurea.
    E' prevista l'esclusione dalla Scuola, con decisione motivata del
Collegio dei docenti, in caso di:
      giudizio negativo alla fine di ciascun anno di frequenza;
      svolgimento di attivita' compatibili senza l'autorizzazione del
Collegio dei docenti;
      assenze  ingiustificate  e prolungate, per periodo superiore ai
30 giorni.