Art. 10. Diritti e doveri dei dottorandi I dottorandi sono tenuti a seguire con regolarita' le attivita' previste per il proprio curriculum formativo e a dedicarsi con pieno impegno ai programmi di studio individuale e guidato e allo svolgimento delle attivita' di ricerca assegnate dal Collegio dei docenti. E' consentito ai dottorandi l'esercizio di attivita' compatibili, previa autorizzazione dal Collegio dei docenti. Al termine di ciascun anno della Scuola, l'attivita' svolta dai dottorandi e' sottoposta a valutazione da parte del Collegio dei docenti sulla base di una relazione scritta dall'interessato. Con decreto del rettore e' disposta la sospensione della frequenza dei corsi e dell'erogazione della borsa ai dottorandi nei casi di maternita' o prestazione del servizio militare o grave e documentata malattia. Ai sensi dell'art. 4, comma 8, della legge n. 210/1998, ai dottorandi di ricerca puo' essere affidata, con il consenso dell'interessato, dal Consiglio della facolta' competente, previo parere del Collegio dei docenti, una limitata attivita' didattica che non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca. Tale attivita', nel caso di titolari di borsa di studio non comporta ulteriori oneri a carico dell'Ateneo. L'attivita' di cui sopra dovra' essere attinente all'area di afferenza del dottorando e potra' esplicarsi mediante: a) affidamento di compiti didattici integrativi e sussidiari; b) esercitazioni aggiuntive rispetto all'orario dei corsi ufficiali, svolte in ore non coincidenti con l'orario ufficiale dei corsi stessi; c) partecipazione alle commissioni degli esami di profitto; d) collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea. E' prevista l'esclusione dalla Scuola, con decisione motivata del Collegio dei docenti, in caso di: giudizio negativo alla fine di ciascun anno di frequenza; svolgimento di attivita' compatibili senza l'autorizzazione del Collegio dei docenti; assenze ingiustificate e prolungate, per periodo superiore ai 30 giorni.