Art. 14.

                      Assunzione dei vincitori

    1. I  vincitori  devono far pervenire, a pena di decadenza, entro
il  termine  che  viene  loro  comunicato,  i documenti attestanti il
possesso  dei  requisiti  e  dei  titoli  di  merito dichiarati nella
domanda    di    partecipazione    che    vengono    loro    indicati
dall'Amministrazione   del   Senato   della  Repubblica,  secondo  la
normativa vigente.
    2.  Qualora risultino condanne o procedimenti penali pendenti, il
Presidente   del  Senato  della  Repubblica,  acquisita  la  relativa
documentazione, valuta se vi sia compatibilita' con lo svolgimento di
attivita' al servizio dell'Istituto parlamentare.
    3.  I  vincitori sono immessi nel ruolo del personale del Senato,
nell'ambito della carriera dei Consiglieri parlamentari.
    4.  I  vincitori  sono sottoposti a un periodo di esperimento, ai
sensi  dell'articolo  15  del  Regolamento  dell'Amministrazione  del
Senato della Repubblica, della durata di un anno e sono confermati in
ruolo  se hanno superato favorevolmente l'esperimento stesso. Durante
il  periodo  di  esperimento hanno gli stessi doveri del personale di
ruolo  e  godono dello stesso trattamento economico iniziale. In caso
di  conferma  in  ruolo il periodo di esperimento e' valutato a tutti
gli effetti come servizio di ruolo.