Art. 14. Assunzione dei vincitori 1. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine che viene loro comunicato, i documenti attestanti il possesso dei requisiti e dei titoli di merito dichiarati nella domanda di partecipazione che vengono loro indicati dall'Amministrazione del Senato della Repubblica, secondo la normativa vigente. 2. Qualora risultino condanne o procedimenti penali pendenti, il Presidente del Senato della Repubblica, acquisita la relativa documentazione, valuta se vi sia compatibilita' con lo svolgimento di attivita' al servizio dell'Istituto parlamentare. 3. I vincitori sono immessi nel ruolo del personale del Senato, nell'ambito della carriera dei Consiglieri parlamentari. 4. I vincitori sono sottoposti a un periodo di esperimento, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento dell'Amministrazione del Senato della Repubblica, della durata di un anno e sono confermati in ruolo se hanno superato favorevolmente l'esperimento stesso. Durante il periodo di esperimento hanno gli stessi doveri del personale di ruolo e godono dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di conferma in ruolo il periodo di esperimento e' valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.