Art. 9.

   Convocazione dei candidati alle prove e notifica dei risultati

    1.  Per  tutte  le  prove,  la  convocazione  dei candidati segue
l'ordine  alfabetico  dei  cognomi,  salva  la  possibilita'  per  la
Commissione  esaminatrice  di  procedere all'estrazione della lettera
durante  lo  svolgimento  delle prove scritte per la convocazione dei
candidati ammessi alle prove orali e tecniche.
    2.  Le  modalita'  di  notifica dei risultati delle prove vengono
comunicate  in  forma  orale  durante lo svolgimento delle stesse. Le
comunicazioni orali fornite ai candidati durante lo svolgimento delle
prove assumono valore di notifica a tutti gli effetti.