Art. 4.

                  Ammissione ed iscrizione ai corsi

    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso  per il dottorato di ricerca. In corrispondenza di eventuali
rinunce  degli  aventi  diritto,  subentreranno altrettanti candidati
secondo  l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in
piu'  graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo
corso  di dottorato. Gli assegnisti di ricerca che abbiano conseguito
l'idoneita' nel concorso possono essere ammessi ai corsi di dottorato
anche  in sovrannumero, a condizione che il dottorato cui partecipano
riguardi la stessa area scientifico disciplinare della ricerca per la
quale sono destinatari di assegni. Possono essere altresi' ammessi in
sovrannumero,   su   richiesta  del  collegio  dei  docenti,  purche'
risultanti  comunque nella graduatoria di merito, i titolari di borse
assegnate  da  Ministeri,  Enti  pubblici di ricerca o altri soggetti
espressamente   ritenuti   «qualificati»  dal  Senato  accademico.  I
concorrenti  risultati  vincitori dovranno presentare o far pervenire
all'Ufficio    post-laurea    -    sezione   Dottorato   di   ricerca
dell'Universita'  degli  studi di Siena c/o College Santa Chiara, via
Valdimontone  n. 1  -  Siena  entro  il  termine perentorio di giorni
quindici  che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno
ricevuto  il  relativo  invito,  la  seguente documentazione in carta
libera:
      autocertificazione di cittadinanza;
      autocertificazione  relativa  al  diploma  di scuola secondaria
superiore  posseduto  ovvero,  per  i cittadini non italiani, diploma
(documento   originale)   che   ha   consentito  la  loro  ammissione
all'universita';
      autocertificazione relativa alla laurea posseduta;
      dichiarazione   di   eventuale  iscrizione  ad  una  scuola  di
specializzazione  ovvero  di  perfezionamento  e  conseguente impegno
scritto a sospenderne la frequenza;
      fotocopia del documento di identita' debitamente firmata.
    Gli atti ed i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari   italiane   all'estero   e  devono  essere  conformi  alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.