Art. 7.

                 Costituzione del rapporto di lavoro

    Subordinatamente  all'accertamento  dell'effettiva disponibilita'
finanziaria,  l'azienda  policlinico universitario a gestione diretta
di  Udine  stipulera'  un  contratto  di  lavoro  individuale a tempo
indeterminato  con  i  vincitori  del concorso, dichiarati idonei dal
medico  competente  ai  sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n.
626/1994,   inquadrandoli  nella  categoria  C,  posizione  economica
iniziale,   area   socio-   sanitaria,   da   adibire  alle  mansioni
corrispondenti  a  quelle  previste  per il profilo di infermiere del
Servizio sanitario nazionale.
    Il  periodo  di  prova ha la durata di mesi tre e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
    Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato  risolto  da  una  della  due  parti,  il dipendente si intende
confermato in servizio.