Art. 10.
    Per  l'accesso e la frequenza ai corsi i dottorandi sono tenuti a
corrispondere  il premio di assicurazione infortuni, determinato, per
l'anno  accademico  2003/2004,  in Euro 9,50. Per coloro che non sono
titolari  di borsa di studio, l'importo e' compreso nel contributo di
Euro 852 da versare.
    Ai  titolari  di  borsa  detto importo verra' sottratto dal primo
rateo di borsa.