Art. 10. Per l'accesso e la frequenza ai corsi i dottorandi sono tenuti a corrispondere il premio di assicurazione infortuni, determinato, per l'anno accademico 2003/2004, in Euro 9,50. Per coloro che non sono titolari di borsa di studio, l'importo e' compreso nel contributo di Euro 852 da versare. Ai titolari di borsa detto importo verra' sottratto dal primo rateo di borsa.