Art. 7. I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. I candidati ammessi al corso decadono qualora non provvedano all'iscrizione entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata A/R da parte dell'Ufficio dottorati di ricerca della segreteria studenti con cui si da' comunicazione dell'esito del concorso. In tal caso subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli ammessi rinunci entro tre mesi dall'inizio del corso. Qualora il rinunciatario abbia gia' usufruito di mensilita' di borse di studio, e' tenuto alla loro restituzione. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato. I candidati ammessi al corso devono presentarsi all'Ufficio dottorati di ricerca della segreteria studenti, Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano - Edificio U6 (dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle ore 12) entro il termine perentorio di giorni quindici a decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione dell'esito del concorso per consegnare i seguenti documenti: a) domanda di iscrizione al primo anno del corso di dottorato; b) una marca da bollo da Euro 10,33; c) ricevuta del versamento di cui al successivo art. 9; d) una fototessera. I cittadini extracomunitari residenti all'estero che abbiano superato le prove di ammissione possono essere iscritti in soprannumero ai corsi di dottorato di ricerca, fatti salvi i requisiti di cui all'art. 8, purche' in possesso di una borsa di studio, che copra tutta la durata degli studi, di importo non inferiore a quello previsto dall'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni, garantita per iscritto da ente, istituzione o fondazione italiana o straniera.