Art. 9.
    I  dottorandi,  non  titolari  di  borsa di studio, sono tenuti a
versare un contributo, stabilito, per l'anno accademico 2003/2004, in
Euro 852, da versarsi in due rate, nel seguente modo:
      versamento  della prima rata (Euro 487), comprensivo del premio
di assicurazione infortuni, all'atto dell'iscrizione al corso;
      versamento  della  seconda  rata  (Euro 365) entro il 17 maggio
2004.