Art. 9. I dottorandi, non titolari di borsa di studio, sono tenuti a versare un contributo, stabilito, per l'anno accademico 2003/2004, in Euro 852, da versarsi in due rate, nel seguente modo: versamento della prima rata (Euro 487), comprensivo del premio di assicurazione infortuni, all'atto dell'iscrizione al corso; versamento della seconda rata (Euro 365) entro il 17 maggio 2004.