Art. 3.
    Ai  sensi  del  comma 16 dell'art. 3 del decreto Presidente della
Repubblica  n. 117/2000,  dalla  data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  del presente decreto di nomina della commissione decorrono
i  trenta  giorni  previsti  dall'art. 9  del decreto-legge 21 aprile
1995,  n. 120,  convertito,  con  modificazioni dalla legge 21 giugno
1995,   n. 236,  per  la  presentazione  al  rettore,  da  parte  dei
candidati,  di  eventuali  istanze  di  ricusazione  dei  commissari.
Decorso   tale   termine   e,  comunque,  dopo  l'insediamento  della
commissione  non  sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Se  la  causa di ricusazione e' sopravvenuta, purche', anteriore alla
data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla data
della sua insorgenza.