Art. 15. Il borsista sara' assicurato presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall'esercizio della propria attivita' presso l'ISPESL, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Lo Stato si assumera' l'onere della relativa spesa.