Art. 2.
    Le  borse di studio sono rinnovabili, per non piu' di un biennio,
con  decreto  del  direttore  generale  su  richiesta del borsista, a
seguito   di  una  valutazione  dell'attivita'  svolta  dal  borsista
medesimo  nell'anno  precedente,  tenuto conto della relazione di cui
all'art. 13, punto 5), e della pluriennalita' della ricerca.
    Detta richiesta dovra' pervenire all'Istituto un mese prima della
cessazione del godimento delle stesse.
    Non  potranno  essere  accolte le istanze di rinnovo da parte dei
borsisti che non abbiano terminato la fruizione della borsa di studio
loro  assegnata, o che risultino vincitori di borsa di studio per una
ricerca annuale.