Art. 2. Le borse di studio sono rinnovabili, per non piu' di un biennio, con decreto del direttore generale su richiesta del borsista, a seguito di una valutazione dell'attivita' svolta dal borsista medesimo nell'anno precedente, tenuto conto della relazione di cui all'art. 13, punto 5), e della pluriennalita' della ricerca. Detta richiesta dovra' pervenire all'Istituto un mese prima della cessazione del godimento delle stesse. Non potranno essere accolte le istanze di rinnovo da parte dei borsisti che non abbiano terminato la fruizione della borsa di studio loro assegnata, o che risultino vincitori di borsa di studio per una ricerca annuale.