Art. 9. Contributi per l'accesso e la frequenza In applicazione della deliberazione del consiglio di amministrazione del 20 maggio 2003 il contributo per l'accesso e la frequenza ai dottorati di ricerca e' determinato, in riferimento alle condizioni economiche possedute dallo studente nell'anno solare 2002, valutate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto degli specifici criteri fissati dall'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 (Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari) come segue: euro 1.033,00 per valore ISEEU inferiore o uguale a euro 16.800,00; euro 1.550,00 per valore ISEEU superiore o uguale a euro 16.800,00. Sono esonerati preventivamente dal pagamento del contributo per l'accesso e la frequenza dei corsi i dottorandi titolari di borse di studio conferite sui seguenti finanziamenti: fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210; fondi dell'Universita' di Bergamo; fondi delle Universita' consorziate. Sono inoltre esonerati preventivamente dal pagamento del contributo per l'accesso e la frequenza dei corsi i dottorandi vincitori di posti senza borsa inclusi quelli assegnati a beneficiari di assegni di ricerca. Nel caso di borse di studio finanziate in base a convenzioni con soggetti pubblici o privati il contributo per l'accesso e la frequenza e' a carico dell'ente finanziatore se non diversamente indicato. Tutti i dottorandi sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio pari a euro 100,00 salvo ulteriori determinazioni della Regione Lombardia.