Art. 9.

               Contributi per l'accesso e la frequenza

    In    applicazione   della   deliberazione   del   consiglio   di
amministrazione  del  20 maggio 2003 il contributo per l'accesso e la
frequenza ai dottorati di ricerca e' determinato, in riferimento alle
condizioni economiche possedute dallo studente nell'anno solare 2002,
valutate   sulla  base  dell'indicatore  della  situazione  economica
equivalente,  di  cui  al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e
successive   modificazioni   ed   integrazioni,  tenuto  conto  degli
specifici  criteri fissati dall'art. 5 del decreto del Presidente del
Consiglio  dei Ministri 9 aprile 2001 (Uniformita' di trattamento sul
diritto agli studi universitari) come segue:
      euro  1.033,00  per  valore  ISEEU  inferiore  o  uguale a euro
16.800,00;
      euro  1.550,00  per  valore  ISEEU  superiore  o  uguale a euro
16.800,00.
    Sono  esonerati  preventivamente dal pagamento del contributo per
l'accesso  e la frequenza dei corsi i dottorandi titolari di borse di
studio conferite sui seguenti finanziamenti:
      fondi  ripartiti  dai  decreti  del Ministro di cui all'art. 4,
comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210;
      fondi dell'Universita' di Bergamo;
      fondi delle Universita' consorziate.
    Sono   inoltre   esonerati   preventivamente  dal  pagamento  del
contributo  per  l'accesso  e  la  frequenza  dei  corsi i dottorandi
vincitori di posti senza borsa inclusi quelli assegnati a beneficiari
di assegni di ricerca.
    Nel  caso di borse di studio finanziate in base a convenzioni con
soggetti  pubblici  o  privati  il  contributo  per  l'accesso  e  la
frequenza  e'  a  carico  dell'ente  finanziatore se non diversamente
indicato.
    Tutti i dottorandi sono tenuti al pagamento della tassa regionale
per  il  diritto  allo  studio  pari  a  euro 100,00  salvo ulteriori
determinazioni della Regione Lombardia.