Art. 16. L'ammontare della borsa di studio concessa verra' corrisposto in rate mensili posticipate al netto delle ritenute erariali compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di finanza pubblica. La prima rata sara' erogata solo dopo che il responsabile scientifico avra' accertato e comunicato che il titolare della borsa ha iniziato l'attivita' presso la sede stabilita. La spesa complessiva di Euro 45.000,00 gravera' sull'art. 952 denominato «Finanziamento attivita' di ricerca finalizzata», spese per il personale, del capitolo unico n. 2330 dello stato di previsione della spesa relativo all'anno 2003. Il presente decreto sara' trasmesso al Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse economico-finanziarie e del personale - Unita' - funzionale III per l'impegno della somma. Roma, 20 novembre 2003 Il direttore generale: Sacerdote