Art. 16.
    L'ammontare  della borsa di studio concessa verra' corrisposto in
rate   mensili   posticipate   al   netto   delle  ritenute  erariali
compatibilmente  con  quanto  previsto  dalle disposizioni vigenti in
materia di finanza pubblica.
    La  prima  rata  sara'  erogata  solo  dopo  che  il responsabile
scientifico  avra' accertato e comunicato che il titolare della borsa
ha iniziato l'attivita' presso la sede stabilita.
    La  spesa  complessiva  di  Euro 45.000,00 gravera' sull'art. 952
denominato  «Finanziamento  attivita'  di ricerca finalizzata», spese
per   il  personale,  del  capitolo  unico  n. 2330  dello  stato  di
previsione della spesa relativo all'anno 2003.
    Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  al  Dipartimento  per la
programmazione  e  la  gestione delle risorse economico-finanziarie e
del personale - Unita' - funzionale III per l'impegno della somma.
      Roma, 20 novembre 2003
Il direttore generale: Sacerdote