Art. 5.
    Alla  domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati,
in carta libera, i seguenti documenti:
      a)   certificato   di   laurea   rilasciato   dalla  competente
universita'  con  l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli
esami  di  profitto  e  nell'esame finale del corso di laurea, ovvero
diploma di istruzione secondaria con l'indicazione del voto riportato
nell'esame finale di maturita';
      b) pubblicazioni scientifiche; (saranno prese in considerazione
esclusivamente  quelle ove sia individuabile il contributo personale;
inoltre  i  lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione
soltanto se accompagnati da una dichiarazione dell'editore accettante
la pubblicazione);
      c)  documenti attestanti attivita' svolte, attinenti il settore
di ricerca oggetto della borsa;
      d)  altri  titoli  che  si ritengano utili ai fini del concorso
(esclusi i curricula, che non vengono valutati);
      e)  programma  di  studio  e  di  ricerca,  inerente il settore
prescelto,  che  il  candidato intende svolgere durante il periodo di
fruizione della borsa, pena l'esclusione dal concorso.
    Il  possesso  dei  titoli  di  cui  alle lettere a), c) e d) puo'
essere  comprovato  con  dichiarazioni  sostitutive di certificazioni
sottoscritte  dal  candidato,  rese ai sensi dell'art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (vedi allegato 2).
    I  titoli  di cui cui alla lettera b) dovranno essere prodotti in
originale  o  in  copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n. 445/2000,  ovvero  in semplice
fotocopia,  corredata  dalla  dichiarazione  sostitutiva dell'atto di
notorieta'  ai  sensi  dell'art. 47  del decreto del Presidente della
Repubblica   citato,  che  attesti  la  conformita'  di  detta  copia
all'originale.  La  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
dovra'  essere  sottoscritta  dal  candidato  e  corredata  da  copia
fotostatica di un documento di identita' del candidato medesimo (vedi
allegato 3), pena la nullita' della stessa.
    Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo quanto
previsto  dall'art. 76  del  decreto  del Presidente della Repubblica
n. 445/2000,  sono  punite  ai  sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
    L'ISPESL  procedera' ad idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive medesime.
    I  titoli  di  cui  al  presente  articolo, prodotti in fotocopia
semplice  non  corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta'  e  da copia fotostatica del documento di identita' con la
quale  se  ne attesti la conformita' all'originale, non saranno presi
in  considerazione  ai  fini  della  valutazione di cui al successivo
art. 7.
    I  titoli  eventualmente spediti a parte, a mezzo di raccomandata
con  avviso  di ricevimento, saranno presi in considerazione soltanto
se  spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande
e nella forma prevista.
    I  titoli  valutabili  dovranno  essere  posseduti  alla  data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.