Art. 7. Alla valutazione dei titoli prodotti dagli aspiranti provvedera' apposita commissione nominata con decreto del presidente dell'istituto. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporra', per ciascun candidato, di complessivi 10 punti cosi' ripartiti: Cat. I - votazione di laurea: fino a punti 7,00, attribuiti secondo il seguente prospetto: da 66/110 a 89/110: punti 5,50; da 90/110 a 99/110: punti 6,00; da 100/110 a 109/110: punti 6,50; da 110/110 a 110 e lode: punti 7,00. Cat. I - votazione di maturita': fino a punti 7,00, attribuiti secondo il seguente prospetto: da 36/60 a 44/60: punti 5,50; da 45/60 a 54/60: punti 6,00; da 55/60 a 58/60: punti 6,50; da 59/60 a 60/60: punti 7,00; oppure da 60/100 a 74/100: punti 5,50; da 75/100 a 90/100: punti 6,00; da 91/100 a 98/100: punti 6,50; da 99/100 a 100 e lode: punti 7,00. Cat. II - pubblicazioni scientifiche: fino a punti 1,00; Cat. III - attivita' svolte con particolare riferimento a quelle attinenti al settore di ricerca oggetto della borsa, eventuali altri titoli, programma di studio e di ricerca: fino a punti 2,00. La commissione esaminatrice determinera' i criteri di massima per la valutazione dei titoli prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi. Sono ricompresi nella graduatoria, secondo l'ordine del voto a ciascuno attribuito, i candidati che abbiano conseguito una votazione di almeno 7/10 del totale dei punti di cui dispone la commissione. Al termine dei suoi lavori, la commissione presenta una relazione contenente il giudizio su ogni concorrente e la graduatoria di merito in base alla votazione complessiva attribuita ai titoli di ciascun candidato. Sono dichiarati vincitori i candidati che risultino primi classificati nella graduatoria di merito, in numero pari a quello delle borse messe a concorso. A parita' di punteggio complessivo, la preferenza sara' determinata dalla minore eta' del candidato.