Art. 6.

Nomina  della  commissione  esaminatrice  formazione  ed approvazione
                          della graduatoria

    1.  La  commissione  esaminatrice  della  procedura  selettiva e'
nominata  con decreto del direttore amministrativo, ed e' composta da
esperti delle materie d'esame, ai sensi dell'art. 10 del regolamento.
    2.  Espletate  le  prove della procedura selettiva la commissione
forma  la  graduatoria  secondo  l'ordine  decrescente  del punteggio
complessivo  tenuto  conto  che  lo  stesso  e' pari a 90 punti cosi'
suddivisi:
      60 punti per le prove d'esame;
      30 punti per i titoli.
    3.  Conseguono  l'ammissione  alla  prova  orale  i candidati che
abbiano  riportato  nelle prove scritte un punteggio di almeno 18/30.
La prova orale si intende superata con un punteggio di almeno 18/30.
    4. Il punteggio finale e' dato dalla somma dei seguenti addendi:
      a) media dei punti conseguiti nelle prime due prove;
      b) punti conseguiti nella prova orale;
      c) punti attribuiti ai titoli;
    5.  La  graduatoria  definitiva  dei candidati e' formata secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste  dal  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale «serie generale» n. 28,
del 4 febbraio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
    6.  La procedura deve concludersi entro sei mesi dalla data della
riunione  preliminare della commissione, salvo che il ritardo dipenda
da   giustificati   impedimenti   che  devono  essere  collegialmente
motivati.
    7.  Il  direttore  amministrativo,  con  proprio  decreto, previo
accertamento  della  regolarita'  formale  degli  atti  relativi alla
procedura  selettiva,  approva  la  graduatoria definitiva e dichiara
vincitori  i  candidati  utilmente collocati nella graduatoria stessa
nei limiti dei posti previsti dalla procedura.
    8.  Il  decreto di approvazione degli atti e' pubblicato mediante
affissione  all'albo  dell'ateneo.  Di  tale pubblicazione viene data
notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale  «Concorsi  ed  esami». Dalla data di pubblicazione di detto
avviso   decorre   il   termine   per  l'eventuale  impugnazione.  La
graduatoria  definitiva  rimane  efficace  per  un termine di 24 mesi
dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale.
    9.   Qualora,  nel  corso  di  validita'  della  graduatoria,  si
verificasse  la  necessita'  di  procedere  ad ulteriori assunzioni a
tempo  determinato,  anche  per esigenze diverse rispetto a quelle da
cui  ha avuto origine il presente bando, l'amministrazione si riserva
la facolta' di utilizzare la graduatoria di merito, con articolazione
dell'orario  sia  a  tempo  pieno  che a tempo parziale, nel rispetto
dell'ordine della graduatoria.