Art. 6. Ammissione ai corsi di dottorato I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza del numero di posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. I posti potranno essere incrementati qualora vengano reperite risorse aggiuntive derivanti da un finanziamento ministeriale all'uopo dedicato. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. Possono essere ammessi in soprannumero, nel limite del 100% dei posti ordinari: a) candidati, idonei nella graduatoria generale di merito, che fruiscano di assegni di ricerca, qualora non figurino tra i vincitori; b) candidati extracomunitari, idonei nella graduatoria generale di merito, che risultino assegnatari di borsa di studio finanziata dal Governo italiano o dal Governo del Paese di provenienza; c) candidati appartenenti a Paesi con i quali esista specifico accordo intergovernativo, seguito da apposita convenzione con l'ateneo (senza oneri finanziari obbligatori per l'Universita' di Modena e Reggio Emilia).