Art. 6.

                  Ammissione ai corsi di dottorato

    I   candidati  sono  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  della
graduatoria,  fino  alla  concorrenza  del  numero  di  posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato.
    I  posti  potranno  essere  incrementati qualora vengano reperite
risorse   aggiuntive   derivanti  da  un  finanziamento  ministeriale
all'uopo dedicato.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    Possono  essere  ammessi in soprannumero, nel limite del 100% dei
posti ordinari:
      a) candidati,  idonei nella graduatoria generale di merito, che
fruiscano   di  assegni  di  ricerca,  qualora  non  figurino  tra  i
vincitori;
      b) candidati extracomunitari, idonei nella graduatoria generale
di  merito,  che  risultino assegnatari di borsa di studio finanziata
dal Governo italiano o dal Governo del Paese di provenienza;
      c) candidati  appartenenti a Paesi con i quali esista specifico
accordo   intergovernativo,   seguito  da  apposita  convenzione  con
l'ateneo  (senza  oneri  finanziari  obbligatori per l'Universita' di
Modena e Reggio Emilia).