Art. 10. Assunzione dei vincitori I vincitori che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso saranno assunti in prova con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel profilo di primo tecnologo, secondo livello professionale. La conferma in servizio e' subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova. Ai vincitori assunti in servizio sara' corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per il livello ed il profilo attribuiti. Per i vincitori gia' dipendenti dell'INFN o di altro ente pubblico del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, inquadrati nei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello professionale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 13, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997, parte economica biennio 96-97. L'accettazione dell'assunzione non potra' essere in alcun modo condizionata. I vincitori del concorso che, salvo comprovato impedimento, non assumono servizio entro il termine fissato, presso la sede di lavoro stabilita dall'INFN ai sensi dell'art. 1 del presente bando, decadono dal diritto alla costituzione del rapporto di lavoro.