Art. 2. Requisiti di ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) eta' non superiore agli anni sessantacinque; b) godimento dei diritti politici; c) idoneita' fisica a svolgere l'attivita' prevista per i posti a concorso; d) possesso del diploma di laurea valido per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca; i candidati che abbiano conseguito analogo titolo di studio in uno degli Stati membri dell'Unione europea devono aver ottenuto il riconoscimento previsto dall'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o, se il titolo sia stato conseguito in uno Stato estero extracomunitario, la dichiarazione di equipollenza prevista dall'art. 332 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari; f) esperienza professionale, non inferiore ad anni otto post laurea, in attivita' tecnologiche e/o professionali e/o di coordinamento e/o di direzione di servizi e di strutture tecnico-scientifiche o in settori in cui e' richiesto l'espletamento di attivita' professionali; la valutazione del possesso di tale requisito e' demandata al giudizio insindacabile della commissione esaminatrice di cui al successivo art. 4, sulla base della documentazione allegata alla domanda di partecipazione al concorso. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono possedere i seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; b) essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani; c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana; l'accertamento del possesso di tale requisito e' demandato alla commissione esaminatrice di cui al successivo art. 4, mediante la prova concorsuale prevista. Non possono partecipare al concorso: a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; b) i dipendenti dell'INFN con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrati nello stesso profilo professionale relativo ai posti da conferire. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'inoltro delle domande e anche alla data del-l'assunzione. L'esclusione dal concorso e' disposta dal presidente dell'INFN o da persona da lui delegata.