Art. 2.

                        Requisiti di ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a) eta' non superiore agli anni sessantacinque;
      b) godimento dei diritti politici;
      c) idoneita' fisica a svolgere l'attivita' prevista per i posti
a concorso;
      d) possesso  del  diploma  di laurea valido per l'ammissione ai
corsi  di  dottorato  di  ricerca; i candidati che abbiano conseguito
analogo  titolo  di  studio  in  uno  degli  Stati membri dell'Unione
europea devono aver ottenuto il riconoscimento previsto dall'art. 38,
comma 3,  del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165 o, se il
titolo  sia stato conseguito in uno Stato estero extracomunitario, la
dichiarazione   di  equipollenza  prevista  dall'art. 332  del  regio
decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
      e) essere  in  regola  con  le  norme  concernenti gli obblighi
militari;
      f) esperienza  professionale,  non  inferiore ad anni otto post
laurea,   in   attivita'   tecnologiche   e/o  professionali  e/o  di
coordinamento   e/o   di   direzione   di   servizi  e  di  strutture
tecnico-scientifiche  o in settori in cui e' richiesto l'espletamento
di  attivita'  professionali;  la  valutazione  del  possesso di tale
requisito  e'  demandata  al giudizio insindacabile della commissione
esaminatrice   di   cui   al  successivo  art. 4,  sulla  base  della
documentazione allegata alla domanda di partecipazione al concorso.
    I  candidati  di  cittadinanza  diversa da quella italiana devono
possedere i seguenti requisiti:
      a) godere   dei  diritti  civili  e  politici  negli  Stati  di
appartenenza o di provenienza;
      b) essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per
i cittadini italiani;
      c) avere    adeguata    conoscenza   della   lingua   italiana;
l'accertamento  del  possesso  di  tale  requisito  e' demandato alla
commissione  esaminatrice  di  cui  al successivo art. 4, mediante la
prova concorsuale prevista.
    Non possono partecipare al concorso:
      a) coloro  che  siano esclusi dall'elettorato politico attivo e
coloro  che  siano  stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una    pubblica   amministrazione   per   persistente   insufficiente
rendimento,  ovvero  siano  stati  dichiarati  decaduti da un impiego
statale  ai  sensi  dell'art. 127,  primo comma, lettera d) del testo
unico   approvato   con   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
      b) i  dipendenti  dell'INFN  con  rapporto  di  lavoro  a tempo
indeterminato  inquadrati nello stesso profilo professionale relativo
ai posti da conferire.
    Tutti  i  requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del  termine  stabilito per l'inoltro delle domande e anche alla data
del-l'assunzione.
    L'esclusione  dal concorso e' disposta dal presidente dell'INFN o
da persona da lui delegata.