Art. 4.

                      Commissione esaminatrice

    La  commissione  esaminatrice, nominata dal Presidente dell'INFN,
sara' composta da un presidente e da due a sei membri; le funzioni di
segretario  sono  svolte  da  un  dipendente  con inquadramento in un
profilo  professionale  non  inferiore  a  quello di collaboratore di
amministrazione.
    La commissione dovra' concludere i propri lavori entro un termine
massimo  di  sei  mesi  dalla  data del provvedimento di nomina. Tale
termine  potra'  essere prorogato, per una sola volta, dal Presidente
dell'INFN,  per  comprovati  ed  eccezionali motivi rappresentati dal
presidente  della  commissione.  Nel  caso  in cui i lavori non siano
conclusi  entro  i  termini  della  proroga  il  Presidente dell'INFN
provvede,   con   propria   disposizione,   alla  sostituzione  della
commissione  ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause
del ritardo.