Art. 10.

                      Assunzione dei vincitori

    I vincitori che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti
per  l'ammissione  al concorso saranno assunti in prova con contratto
di  lavoro  a  tempo  indeterminato nel profilo di primo ricercatore,
secondo livello professionale.
    La  conferma  in servizio e' subordinata al compimento, con esito
positivo, del prescritto periodo di prova.
    Ai vincitori assunti in servizio sara' corrisposto il trattamento
economico  iniziale previsto per il livello ed il profilo attribuiti.
Per  i  vincitori  gia' dipendenti dell'INFN o di altro ente pubblico
del   comparto   delle   istituzioni   e  degli  enti  di  ricerca  e
sperimentazione, inquadrati nei profili di ricercatore e tecnologo di
terzo  livello  professionale,  si  applicano  le disposizioni di cui
all'art. 4,  comma 13,  del  Contratto collettivo nazionale di lavoro
1994-1997, parte economica biennio 96-97.
    L'accettazione  dell'assunzione  non  potra' essere in alcun modo
condizionata.
    I  vincitori  del concorso che, salvo comprovato impedimento, non
assumono  servizio entro il termine fissato, presso la sede di lavoro
stabilita dall'INFN ai sensi dell'art. 1 del presente bando, decadono
dal diritto alla costituzione del rapporto di lavoro.