Art. 4. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice, nominata dal Presidente dell'INFN, sara' composta da un presidente e da due a sei membri; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente con inquadramento in un profilo professionale non inferiore a quello di collaboratore di amministrazione. La commissione dovra' concludere i propri lavori entro un termine massimo di sei mesi dalla data del provvedimento di nomina. Tale termine potra' essere prorogato, per una sola volta, dal presidente dell'INFN, per comprovati ed eccezionali motivi rappresentati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro i termini della proroga il presidente dell'INFN provvede, con propria disposizione, alla sostituzione della commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo.