Art. 6.
                        Conferimento incarico
    L'incarico,   che   implica  il  rapporto  di  lavoro  esclusivo,
disciplinato  dal  decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive   modificazioni  ed  integrazioni,  verra'  conferito  dal
direttore  generale con provvedimento motivato sulla base dell'elenco
degli idonei predisposto dalla Commissione e potra' essere rinnovato.
    Il trattamento economico e' disciplinato dal contratto collettivo
nazionale di lavoro.