Art. 12. Prove di efficienza fisica 1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica i concorrenti che supereranno entrambe le prove scritte di cui al precedente art. 10. 2. La convocazione alle prove di efficienza fisica sara' data a mezzo lettera raccomandata, assicurata o telegramma tramite il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri - Ufficio reclutamento e concorsi. Nella comunicazione verra' indicata la sede presso la quale avranno luogo le suddette prove. 3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e all'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovra' far pervenire al predetto Centro - Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax n. 06/3356.6906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potra' essere disposta solo se la stessa risulti compatibile con la data di approvazione della graduatoria finale di cui all'art. 17 e l'inizio del corso formativo. 4. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le modalita' definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle premesse. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica e produrre il certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere le prove di efficienza fisica. I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, presentarsi muniti di referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le finalita' indicate nel successivo art. 13, comma 4, lettera d). 5. Le prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso maschile, consisteranno nella esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi obbligatori, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: corsa 1000 metri piani (tempo massimo 5'40"); piegamenti sulle braccia (minimo 10, tempo limite 2'); salto in alto (minimo 105 cm, massimo tre tentativi). Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso maschile e' riportato nell'Allegato «D», che costituisce parte integrante del presente decreto. 6. Le prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso femminile, consisteranno nella esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi obbligatori, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: corsa 1000 metri piani (tempo massimo 6' e 10"); piegamenti sulle braccia (minimo 7, tempo limite 2'); salto in alto (minimo 85 cm, massimo tre tentativi). Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso femminile e' riportato nell'Allegato «D», che costituisce parte integrante del presente decreto. 7. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi determinera' giudizio di non idoneita' e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti sanitari ed attitudinali e l'esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi, invece, determinera' giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, senza attribuzione di alcun punteggio. Il citato Allegato «D» contiene disposizioni circa le modalita' di svolgimento e di valutazione delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi.