Art. 12.
                     Prove di efficienza fisica
    1.  Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica i concorrenti
che  supereranno  entrambe  le  prove  scritte  di  cui al precedente
art. 10.
    2.  La  convocazione alle prove di efficienza fisica sara' data a
mezzo lettera raccomandata, assicurata o telegramma tramite il Centro
Nazionale  di  Selezione  e  Reclutamento dell'Arma dei carabinieri -
Ufficio  reclutamento e concorsi. Nella comunicazione verra' indicata
la sede presso la quale avranno luogo le suddette prove.
    3.  Il  concorrente  che, regolarmente convocato, non si presenti
nel  giorno  e  all'ora  stabiliti  per le prove di efficienza fisica
sara'  considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo
valida   giustificazione   da   documentare   entro   il   giorno  di
presentazione.  A  tal  fine  l'interessato  dovra'  far pervenire al
predetto  Centro  -  Ufficio  reclutamento  e  concorsi  richiesta di
riconvocazione  (a  mezzo  telegramma o fax n. 06/3356.6906) entro il
giorno  di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria
del  motivo  dell'assenza.  Tuttavia  la riconvocazione potra' essere
disposta  solo  se  la  stessa  risulti  compatibile  con  la data di
approvazione  della  graduatoria finale di cui all'art. 17 e l'inizio
del corso formativo.
    4.  Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le modalita'
definite  nel  provvedimento  dirigenziale  del  Comandante  Generale
dell'Arma  dei carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma
1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle
premesse.
    Alle  prove di efficienza fisica i concorrenti convocati dovranno
presentarsi  muniti  di  tenuta  ginnica e produrre il certificato di
idoneita'  ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in
corso   di   validita',   rilasciato   da  medici  appartenenti  alla
Federazione  medico  sportiva  italiana  ovvero a strutture sanitarie
pubbliche  o  private  convenzionate che esercitano in tali ambiti in
qualita'  di medici specializzati in medicina dello sport. La mancata
presentazione di detto certificato determinera' la non ammissione del
concorrente a sostenere le prove di efficienza fisica.
    I  concorrenti  di sesso femminile dovranno, inoltre, presentarsi
muniti  di referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi  su  sangue  o  urine)  effettuato presso struttura sanitaria
pubblica,  anche  militare,  o  privata  convenzionata entro i cinque
giorni  precedenti  la  data  di presentazione, per lo svolgimento in
piena  sicurezza  delle prove di efficienza fisica e per le finalita'
indicate nel successivo art. 13, comma 4, lettera d).
    5.  Le  prove  di  efficienza  fisica  per i concorrenti di sesso
maschile,  consisteranno  nella esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi obbligatori, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
      corsa 1000 metri piani (tempo massimo 5'40");
      piegamenti sulle braccia (minimo 10, tempo limite 2');
      salto in alto (minimo 105 cm, massimo tre tentativi).
    Il  prospetto  delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di  sesso  maschile  e'  riportato nell'Allegato «D», che costituisce
parte integrante del presente decreto.
    6.  Le  prove  di  efficienza  fisica  per i concorrenti di sesso
femminile,  consisteranno nella esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi obbligatori, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
      corsa 1000 metri piani (tempo massimo 6' e 10");
      piegamenti sulle braccia (minimo 7, tempo limite 2');
      salto in alto (minimo 85 cm, massimo tre tentativi).
    Il  prospetto  delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di  sesso  femminile  e' riportato nell'Allegato «D», che costituisce
parte integrante del presente decreto.
    7.  Il  mancato  superamento  anche  di  uno  solo degli esercizi
determinera'  giudizio di non idoneita' e quindi la non ammissione ai
successivi  accertamenti  sanitari ed attitudinali e l'esclusione dal
concorso.
    Il  superamento  di  tutti  gli  esercizi,  invece,  determinera'
giudizio   di  idoneita'  alle  prove  di  efficienza  fisica,  senza
attribuzione di alcun punteggio.
    Il  citato  Allegato «D» contiene disposizioni circa le modalita'
di  svolgimento  e  di valutazione delle prove ed i comportamenti che
dovranno  tenere  i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi
di  esiti  di  precedente  infortunio  o  di  infortunio verificatosi
durante l'effettuazione degli esercizi.