Art. 2.
                     Requisiti di partecipazione
    1. Al concorso di cui all'art. 1 possono partecipare per una sola
specialita' i concorrenti di sesso maschile e femminile che:
      a) siano cittadini italiani;
      b) non abbiano superato, alla data del 31 ottobre 2005:
        1)  il  40° anno di eta', cioe' siano nati dopo il 31 ottobre
1965,  se  personale  del  ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri,
purche'  iscritti in detto ruolo alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
        2)  il  34° anno di eta', cioe' siano nati dopo il 31 ottobre
1971,  per  gli  appartenenti  alle  forze di completamento e per gli
ufficiali  in  ferma  prefissata  che  abbiano  completato un anno di
servizio;
        3)  il  32° anno di eta', cioe' siano nati dopo il 31 ottobre
1973, per tutti gli altri.
    Eventuali  aumenti  dei  limiti  di  eta'  previsti dalle vigenti
disposizioni  di  legge  per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
applicano ai limiti di eta' sopraindicati;
      c) godano dei diritti civili e politici;
      d)   siano   in   possesso   di   una   delle  seguenti  lauree
specialistiche:
        per  la  specialita' amministrazione: giurisprudenza, scienze
politiche,    scienze   dell'amministrazione,   economia   (qualsiasi
indirizzo);
        per  la specialita' sanita' - medicina: medicina e chirurgia.
I concorrenti, inoltre, dovranno essere in possesso dell'abilitazione
all'esercizio  della  professione  di  medico chirurgo ed iscritti al
relativo ordine professionale;
        per  la  specialita'  veterinaria:  medicina  veterinaria.  I
concorrenti,  inoltre,  dovranno essere in possesso dell'abilitazione
all'esercizio   della  professione  di  veterinario  ed  iscritti  al
relativo ordine professionale;
        per    la    specialita'    telematica   -   specializzazione
telecomunicazioni:  ingegneria  delle  telecomunicazioni,  ingegneria
elettronica,    ingegneria    gestionale,   ingegneria   informatica,
informatica;
        per la specialita' telematica - specializzazione informatica:
informatica,    ingegneria   informatica,   ingegneria   elettronica,
ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria gestionale;
        per la specialita' genio: ingegneria civile, ingegneria edile
-  architettura  ed  architettura.  I  concorrenti, inoltre, dovranno
essere  in  possesso  dell'abilitazione  all'esercizio della relativa
professione;
        per    la    specialita'    investigazioni   scientifiche   -
specializzazione  fisica:  fisica,  ingegneria (tutti gli indirizzi),
informatica e matematica.
    Saranno  ritenuti  validi  anche  i  diplomi di laurea, di durata
quadriennale,   quinquennale   e  sessennale  conseguiti  secondo  il
precedente   ordinamento,   sostituiti  dalle  lauree  specialistiche
precedentemente indicate.
    Saranno  considerate, inoltre, valide anche le lauree che, per la
partecipazione  ai  concorsi per l'accesso al pubblico impiego, siano
dichiarate   equipollenti   a  quelle  suindicate  con  provvedimento
legislativo  o  amministrativo.  Allo  scopo, gli interessati avranno
cura   di   allegare  alla  domanda  di  partecipazione  la  relativa
dichiarazione di equipollenza.
    Analogamente,  saranno  considerate  valide  le lauree conseguite
all'estero, sempreche' le stesse risultino riconosciute dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca equipollenti ad uno
di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il
presente  decreto.  Allo  scopo,  gli  interessati  avranno  cura  di
allegare  alla  domanda di partecipazione la relativa attestazione di
equipollenza;
      e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego  presso  una pubblica amministrazione ovvero prosciolti,
d'autorita'  o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle Forze
armate  o  di  polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla
vita  militare  o  per  perdita permanente dei requisiti di idoneita'
fisica;
      f) non siano imputati per delitti non colposi ovvero sottoposti
a  misure di prevenzione o di sicurezza, ne' si trovino in situazioni
incompatibili  con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato
di ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
      g) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento ovvero
vi  abbiano  rinunciato negli ultimi cinque anni di servizio (solo se
militari in servizio permanente);
      h)  non  abbiano  riportato  nel biennio antecedente la data di
scadenza   del   termine   di   presentazione  delle  domande,  nella
valutazione  del  servizio  prestato, risultante dalla documentazione
caratteristica,  in  schede valutative, qualifiche finali inferiori a
«superiore  alla  media»  ovvero,  in  rapporti  informativi, giudizi
equivalenti  (solo  per gli appartenenti al ruolo ispettori dell'Arma
dei  carabinieri  che  abbiano superato il 32° anno di eta' alla data
del  31 ottobre  1973).  Il  difetto  di detto requisito determinera'
l'esclusione  dell'Ispettore  in  sede  di  istruttoria della domanda
ovvero  a  seguito  della  valutazione  dei  titoli  da  parte  della
commissione, a seconda che risulti da schede valutative o da rapporti
informativi;
      i) non siano stati riconosciuti «obiettori di coscienza» ovvero
ammessi  a  prestare «servizio civile», ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230 (solo se di sesso maschile).
    2.   La  nomina  a  tenente  in  servizio  permanente  del  ruolo
tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri e' inoltre subordinata:
      al  riconoscimento  del  possesso  dell'idoneita' psicofisica e
attitudinale  al  servizio incondizionato quale ufficiale in servizio
permanente  dell'Arma dei carabinieri, da accertarsi con le modalita'
prescritte dagli articoli 13 e 14 del presente decreto;
      al  riconoscimento  del  possesso  delle  qualita'  morali e di
condotta  richieste  dall'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53,
citata  nelle  premesse e di non aver tenuto i comportamenti previsti
dall'art.   17,   comma   2,  della  legge  11 luglio  1978,  n. 382.
L'accertamento   di   tale   requisito  verra'  effettuato  d'ufficio
dall'Arma  dei  carabinieri con le modalita' previste dalla normativa
vigente.
    3.  I  requisiti di cui al comma 1, ad eccezione di quello di cui
alla  lettera  b),  devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine  di presentazione delle domande di partecipazione al concorso
indicato  nel successivo art. 3. Gli stessi, nonche' quelli di cui al
comma 2 devono essere mantenuti sino alla data di nomina ad ufficiale
in  servizio  permanente  del  ruolo  tecnico-logistico dell'Arma dei
carabinieri.