Art. 6.
                      Svolgimento del concorso
    1. Lo svolgimento del concorso prevede:
      a) una prova di preselezione;
      b) due prove scritte;
      c) la valutazione dei titoli di merito;
      d) prove di efficienza fisica;
      e) accertamenti sanitari;
      f) accertamenti attitudinali;
      g) una prova orale;
      h)   una  prova  orale  facoltativa  per  l'accertamento  della
conoscenza di una lingua straniera.
    2.   L'amministrazione   militare   non   risponde  di  eventuale
danneggiamento  o  perdita  di  oggetti  personali  che i concorrenti
abbiano lasciato incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di
cui al precedente comma 1.
    3.  A  mente  dell'art.  3,  comma  3,  del  decreto ministeriale
4 aprile  2000,  n. 114,  i  concorrenti  -  compresi quelli di sesso
femminile  che  si  siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3,
comma  2,  del  citato  decreto  ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto  dell'approvazione  della graduatoria di merito del concorso
cui  partecipano  con  il  decreto  dirigenziale di cui al successivo
art. 17,  comma  2 (presumibilmente entro il 5 agosto 2005), dovranno
essere   risultati   idonei  in  tutte  le  prove  ed  in  tutti  gli
accertamenti previsti nel precedente comma 1.