Art. 6. Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento del concorso prevede: a) una prova di preselezione; b) due prove scritte; c) la valutazione dei titoli di merito; d) prove di efficienza fisica; e) accertamenti sanitari; f) accertamenti attitudinali; g) una prova orale; h) una prova orale facoltativa per l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera. 2. L'amministrazione militare non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti abbiano lasciato incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di cui al precedente comma 1. 3. A mente dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 - all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso cui partecipano con il decreto dirigenziale di cui al successivo art. 17, comma 2 (presumibilmente entro il 5 agosto 2005), dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1.