Art. 12. Oneri ed obblighi diversi Si intendono compresi e compensati nel corrispettivo di cui all'art. 1 i seguenti oneri ed obblighi: a) tutte le prestazioni di trasporto, installazione e posa dell'opera affidata, ivi comprese le eventuali sistemazioni dei luoghi ed i ripristini che si rendessero necessari secondo quanto precisato dall'Amministrazione; b) il coordinamento, per l'esecuzione in proprio in sito, con tutti i soggetti presenti sul luogo di posizionamento dell'opera; c) la custodia e la conservazione dell'opera fino alla sua installazione; d) la conoscenza ed accettazione della circostanza per la quale l'esecuzione in sito dell'opera d'arte verra' effettuata in luoghi soggetti a speciali misure di sicurezza e che, in relazione ad essa, potranno essere imposte limitazioni nel tempo e nelle modalita' di accesso ai luoghi stessi; e) rimane a carico dell'artista la responsabilita' per tutti gli eventuali danni che potrebbero essere arrecati alla struttura edilizia a causa della sistemazione dell'opera; f) l'assunzione dell'obbligo di riservatezza in relazione a qualunque fatto o atto che venga a sua conoscenza in relazione all'esecuzione in sito dell'opera d'arte in luoghi soggetti a speciali misure di sicurezza; g) l'assunzione della responsabilita' prevista dall'art. 1669 Codice civile per la durata prevista dalla predetta disposizione e con decorrenza dall'effettuazione della verifica di buona realizzazione da parte dell'Amministrazione; h) l'eliminazione a propria cura e spese di tutti i difetti riscontrati all'atto della verifica di buona realizzazione entro il termine che gli sara' assegnato dall'Amministrazione; Eventuali proroghe potranno essere concesse dall'Amministrazione su richiesta dell'affidatario solo ove sussistano giustificati motivi.