Art. 12.

                      Oneri ed obblighi diversi

    Si  intendono  compresi  e  compensati  nel  corrispettivo di cui
all'art. 1 i seguenti oneri ed obblighi:
      a) tutte  le  prestazioni  di  trasporto,  installazione e posa
dell'opera  affidata,  ivi  comprese  le  eventuali  sistemazioni dei
luoghi  ed  i  ripristini  che si rendessero necessari secondo quanto
precisato dall'Amministrazione;
      b) il  coordinamento,  per l'esecuzione in proprio in sito, con
tutti i soggetti presenti sul luogo di posizionamento dell'opera;
      c) la  custodia  e  la  conservazione  dell'opera fino alla sua
installazione;
      d) la conoscenza ed accettazione della circostanza per la quale
l'esecuzione  in  sito  dell'opera d'arte verra' effettuata in luoghi
soggetti  a speciali misure di sicurezza e che, in relazione ad essa,
potranno  essere  imposte  limitazioni nel tempo e nelle modalita' di
accesso ai luoghi stessi;
      e) rimane  a  carico  dell'artista la responsabilita' per tutti
gli  eventuali  danni  che  potrebbero essere arrecati alla struttura
edilizia a causa della sistemazione dell'opera;
      f) l'assunzione  dell'obbligo  di  riservatezza  in relazione a
qualunque  fatto  o  atto  che  venga  a  sua conoscenza in relazione
all'esecuzione  in  sito  dell'opera  d'arte  in  luoghi  soggetti  a
speciali misure di sicurezza;
      g) l'assunzione  della  responsabilita' prevista dall'art. 1669
Codice  civile  per  la durata prevista dalla predetta disposizione e
con   decorrenza   dall'effettuazione   della   verifica   di   buona
realizzazione da parte dell'Amministrazione;
      h) l'eliminazione  a  propria  cura  e spese di tutti i difetti
riscontrati  all'atto  della verifica di buona realizzazione entro il
termine che gli sara' assegnato dall'Amministrazione;
    Eventuali  proroghe potranno essere concesse dall'Amministrazione
su   richiesta  dell'affidatario  solo  ove  sussistano  giustificati
motivi.