Art. 15. Risoluzione dell'incarico L'incarico si intendera' risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile: a) in caso di morte dell'affidatario o di invalidita' che non gli consenta l'esecuzione dell'opera secondo le qualita' promesse. Nel caso di opere collettive la risoluzione non operera' ove, nel termine di venti giorni dal verificarsi di uno degli eventi predetti, gli autori dell'opera collettiva si offrano di eseguire la quota parte di competenza dell'esecutore colpito da uno degli eventi stessi e sempre a condizione che la sostituzione sia tecnicamente possibile, non contrasti con la specifica natura dell'opera da eseguire e sia di gradimento della commissione; b) nel caso di inosservanza degli obblighi ed oneri, nessuno escluso, previsti a carico dell'affidatario; c) nel caso in cui l'opera consegnata risulti alla verifica di buona realizzazione non rispondente ai requisiti richiesti in sede di gara; d) nel caso in cui vengono meno a suo favore i requisiti previsti dalla legge n. 575/65 e dal d.lgs. n. 490/94 in materia di antimafia. L'Amministrazione si riserva di risolvere l'incarico nel caso in cui l'affidatario consegni l'opera con ritardo, rispetto al termine previsto, superiore a trenta giorni, senza valido motivo. In caso di risoluzione dell'affidamento l'affidatario, salvo il caso di risoluzione per inadempimento ed il conseguente obbligo di risarcimento dei danni, non avra' diritto ad alcun compenso per l'opera svolta. In caso di controversie relative all'esecuzione o all'interpretazione delle condizioni regolanti l'affidamento delle opere ci si rivolgera' al foro competente.