Art. 15.

                      Risoluzione dell'incarico

    L'incarico  si  intendera'  risolto di diritto ai sensi dell'art.
1456 del Codice civile:
      a) in  caso  di morte dell'affidatario o di invalidita' che non
gli  consenta  l'esecuzione  dell'opera secondo le qualita' promesse.
Nel  caso  di  opere  collettive la risoluzione non operera' ove, nel
termine di venti giorni dal verificarsi di uno degli eventi predetti,
gli  autori  dell'opera  collettiva  si  offrano di eseguire la quota
parte di competenza dell'esecutore colpito da uno degli eventi stessi
e sempre a condizione che la sostituzione sia tecnicamente possibile,
non contrasti con la specifica natura dell'opera da eseguire e sia di
gradimento della commissione;
      b) nel  caso  di  inosservanza degli obblighi ed oneri, nessuno
escluso, previsti a carico dell'affidatario;
      c) nel  caso in cui l'opera consegnata risulti alla verifica di
buona realizzazione non rispondente ai requisiti richiesti in sede di
gara;
      d) nel  caso  in  cui  vengono  meno  a  suo favore i requisiti
previsti  dalla  legge n. 575/65 e dal d.lgs. n. 490/94 in materia di
antimafia.
    L'Amministrazione  si riserva di risolvere l'incarico nel caso in
cui  l'affidatario  consegni l'opera con ritardo, rispetto al termine
previsto, superiore a trenta giorni, senza valido motivo.
    In  caso  di risoluzione dell'affidamento l'affidatario, salvo il
caso  di  risoluzione  per inadempimento ed il conseguente obbligo di
risarcimento  dei  danni,  non  avra'  diritto  ad alcun compenso per
l'opera svolta.
    In    caso    di    controversie    relative   all'esecuzione   o
all'interpretazione  delle  condizioni  regolanti l'affidamento delle
opere ci si rivolgera' al foro competente.