Art. 8. Commissione giudicatrice Le opere verranno esaminate e giudicate da una commissione che sara' formata secondo le vigenti disposizioni di legge. Le riunioni sono valide solo se presenti tutti i membri della commissione; le deliberazioni possono essere prese a maggioranza. I criteri di giudizio e di scelta della commissione giudicatrice, fondati essenzialmente sull'esame comparativo degli elementi artistici, estetici e tecnici dell'opera, sono insindacabili. E' facolta' della commissione giudicatrice di richiedere all'artista vincitore eventuali variazioni, non sostanziali ed adattamenti dell'opera ordinata. Restano a carico del vincitore l'eliminazione di vizio o di difetti che si rendessero manifesti.