Art. 8.

                      Commissione giudicatrice

    Le  opere  verranno  esaminate e giudicate da una commissione che
sara' formata secondo le vigenti disposizioni di legge.
    Le  riunioni  sono  valide  solo se presenti tutti i membri della
commissione; le deliberazioni possono essere prese a maggioranza.
    I criteri di giudizio e di scelta della commissione giudicatrice,
fondati   essenzialmente   sull'esame   comparativo   degli  elementi
artistici, estetici e tecnici dell'opera, sono insindacabili.
    E'   facolta'   della   commissione  giudicatrice  di  richiedere
all'artista   vincitore  eventuali  variazioni,  non  sostanziali  ed
adattamenti dell'opera ordinata.
    Restano  a  carico  del  vincitore  l'eliminazione  di vizio o di
difetti che si rendessero manifesti.