Art. 17.

                   Trattamento dei dati personali

    Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003,  n. 196,  i  dati  personali  forniti  dai  concorrenti saranno
raccolti per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati
presso  una  banca  automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione  del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
    L'interessato  gode  dei diritti stabiliti dall'art. 7 del citato
decreto,  tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei,  incompleti  o  raccolti in termine non conformi alla legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
legittimi.
    I diritti di cui al precedente comma potranno essere fatti valere
nei  confronti  del  Direttore  Generale  per  il Personale Militare,
titolare   del  trattamento.  Responsabile  del  trattamento  -  fino
all'immissione  nel  Ruolo  Marescialli  -  e'  il Direttore della 2a
Divisione   Reclutamento   Sottufficiali   della  Direzione  Generale
medesima.
    Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti per il
controllo  secondo  la  normativa  vigente  e verra' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

      Roma, 7 marzo 2005

                                            Amm. Sq. Mario Lucidi