Art. 6. Commissione esaminatrice La Commissione esaminatrice nominata con decreto ministeriale e' cosi' composta: - un Ufficiale dell'Aeronautica di grado pari o superiore a colonnello, presidente; - due Ufficiali superiori dell'Aeronautica, membri; - un Ufficiale inferiore dell'Aeronautica, segretario. La Commissione esaminatrice provvedera' agli adempimenti riguardanti le prove e gli accertamenti previsti nel presente decreto, valutera' i titoli di merito di cui al successivo art. 12 e formera' la graduatoria della preselezione e la graduatoria finale di merito. In relazione a particolari esigenze determinate da circostanze attualmente non valutabili ne' prevedibili, la Commissione esaminatrice potra' operare in Italia e/o all'estero nei modi e nei tempi preventivamente stabiliti, avvalendosi anche dell'ausilio di sottocommissioni e/o di comitati di vigilanza appositamente nominati dalla Direzione Generale per il Personale Militare. Per l'effettuazione degli accertamenti psicofisicologici ed attitudinali di cui ai successivi artt. 9 e 10, la Commissione esaminatrice si avvarra' di rispettive commissioni appositamente nominate dalla Direzione Generale per il Personale Militare.