Art. 6.

                      Commissione esaminatrice

    La  Commissione esaminatrice nominata con decreto ministeriale e'
cosi' composta:
        -  un  Ufficiale dell'Aeronautica di grado pari o superiore a
colonnello, presidente;
       - due Ufficiali superiori dell'Aeronautica, membri;
       - un Ufficiale inferiore dell'Aeronautica, segretario.
    La   Commissione   esaminatrice   provvedera'   agli  adempimenti
riguardanti  le  prove  e  gli  accertamenti  previsti  nel  presente
decreto,  valutera' i titoli di merito di cui al successivo art. 12 e
formera' la graduatoria della preselezione e la graduatoria finale di
merito.
    In  relazione  a  particolari esigenze determinate da circostanze
attualmente   non   valutabili   ne'   prevedibili,   la  Commissione
esaminatrice  potra'  operare in Italia e/o all'estero nei modi e nei
tempi  preventivamente  stabiliti,  avvalendosi anche dell'ausilio di
sottocommissioni  e/o di comitati di vigilanza appositamente nominati
dalla Direzione Generale per il Personale Militare.
    Per   l'effettuazione  degli  accertamenti  psicofisicologici  ed
attitudinali  di  cui  ai  successivi  artt.  9  e 10, la Commissione
esaminatrice  si  avvarra'  di  rispettive  commissioni appositamente
nominate dalla Direzione Generale per il Personale Militare.