Art. 6. Titoli valutabili Ai titoli valutabili e' assegnato un punteggio massimo di 30 punti cosi' suddiviso per le seguenti categorie: 1) Max punti 20: esperienza professionale maturata in contesti universitari in ambito amministrativo contabile; 2) Max punti 10: corsi di addestramento, di specializzazione, di formazione con esame finale rilasciati da enti pubblici pertinenti alla professionalita' da esercitare, attestati di qualifica professionale ulteriori rispetto a quello eventualmente fatto valere per l'accesso, certificazioni linguistiche ed informatiche; I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. I titoli possono essere presentati in originale o copia autentica, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (allegato B). Quest'ultima dichiarazione va sottoscritta dal candidato in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, ovvero se inviata tramite raccomandata r.r. o consegnata da terze persone deve essere accompagnata da una fotocopia di un documento valido di identita' del candidato. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli anche a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 si rammenta che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la costituzione di atti falsi e l'uso di essi nei casi previsti dal predetto decreto del Presidente della Repubblica, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. La commissione rendera' noto ai candidati il risultato della valutazione dei titoli mediante comunicazione scritta.