Art. 14.

                         Valutazione titoli

    1.  La  sottocommissione  di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
procedera'  alla  valutazione dei titoli, nei confronti dei candidati
risultati  idonei  agli  accertamenti  definitivi, sulla scorta della
documentazione  caratteristica e matricolare e di quella prodotta dai
candidati,  nonche' delle dichiarazioni rese dagli aspiranti all'atto
della presentazione della domanda, secondo i seguenti criteri:
      a) titolo di studio:
        (1) diploma di laurea (o laurea specialistica) - punti 5;
        (2) laurea (o diploma universitario) - punti 4;
        (3)   diploma   di   istruzione   di  secondo  grado  (durata
quinquennale) - punti 3;
        (4) altro diploma di istruzione di secondo grado - punti 2;
        (5) diploma di qualifica professionale - punti 1.
    Sara'  preso  in  considerazione  un  solo  titolo di studio, con
riferimento a quello che da' luogo al punteggio piu' elevato;
      b) benemerenze e ricompense, fino ad un massimo di punti 5:
        (1)  medaglia  d'oro  al  valor  militare o al valor civile -
punti 3;
        (2)  medaglia d'argento al valor militare o al valor civile -
punti 2,5;
        (3)  medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile -
punti 2;
        (4) croce di guerra al valor militare - punti 1,5;
        (5) encomio solenne - punti 1;
        (6) encomio semplice - punti 0,5;
        (7) elogio - punti 0,3;
        (8)  ogni  altra  benemerenza  o  riconoscimento  iscritti  a
matricola,  esclusi  quelli  riferibili alla durata del servizio e le
onorificenze - punti 0,3.
    2.  Eventuali sanzioni disciplinari riportate durante il servizio
comporteranno   detrazioni  dal  punteggio  totale  risultante  dalla
valutazione  dei  titoli, fino a concorrenza dello stesso, secondo le
seguenti indicazioni:
      a) per ciascun giorno di consegna di rigore - punti 2;
      b) per ciascun giorno di consegna - punti 1;
      c) per ciascun rimprovero - punti 0,5.
    Saranno  presi  in  considerazione esclusivamente i provvedimenti
disciplinari  inflitti  durante  il servizio effettivamente prestato,
con esclusione dei periodi di addestramento.
    3. Ai fini della formazione della graduatoria saranno considerati
i titoli e le eventuali sanzioni, indicati ai commi 1 e 2, risultanti
alla  data  di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande.