Art. 22.

                      Commissione giudicatrice

    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione  del  Comandante  Generale  della Guardia di finanza o
dell'Autorita'   dal   medesimo  delegata,  sara'  presieduta  da  un
ufficiale  generale  della  Guardia  di  finanza  e  ripartita  nelle
seguenti  sottocommissioni,  ciascuna delle quali sara' presieduta da
un ufficiale superiore del Corpo:
      a) sottocommissione  per la valutazione della prova preliminare
culturale,   per   l'accertamento  dei  requisiti,  il  vaglio  delle
informazioni,  la  valutazione  dei  titoli  e  la  formazione  delle
graduatorie  preliminari  e  definitive,  costituita da tre ufficiali
della Guardia di finanza, membri;
      b) sottocommissione     per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale,  costituita  da sei ufficiali della Guardia di finanza,
membri;
      c) sottocommissione   per   la   visita   medica   preliminare,
costituita  da  un ufficiale della Guardia di finanza e due ufficiali
medici dell'Esercito, membri;
      d) sottocommissione   per   la   visita  medica  di  revisione,
costituita  da  un ufficiale della Guardia di finanza e due ufficiali
medici  dell'Esercito  (di cui almeno uno di grado superiore a quello
dei  medici  della precedente sottocommissione o, a parita' di grado,
con anzianita' superiore), membri;
      e) sottocommissione  per  la  visita  medica  di  controllo dei
candidati ammessi alla frequenza del corso costituita da un ufficiale
della  Guardia  di  finanza  e  da un ufficiale medico dell'Esercito,
membri.
    2.  Le  sottocommissioni,  per i lavori di rispettiva competenza,
possono   avvalersi  dell'ausilio  di  esperti  ovvero  di  personale
specializzato  e  tecnico.  La  sottocommissione di cui al precedente
comma 1,    lettera b),    potra'    avvalersi,   altresi',   durante
l'accertamento    dell'idoneita'    attitudinale,   dell'ausilio   di
psicologi.
    3.  Gli  atti  compilati  dalle  sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
    4.  Le  sottocommissioni  possono,  durante  lo  svolgimento  dei
lavori,  avvalersi  di personale di sorveglianza all'uopo individuato
dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.