Art. 24.

                     Prova preliminare culturale

    1.  I candidati, che non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di
esclusione  dal  concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la
prova   preliminare  culturale  nel  giorno,  nell'ora  e  nel  luogo
stabiliti,   secondo  il  calendario  delle  convocazioni  che  sara'
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - 4ยช
serie  speciale - del 10 giugno 2005. Tale pubblicazione ha valore di
notifica.
    2.  La prova preliminare culturale consiste in un test a risposta
multipla,  con  domande  di  italiano,  storia  ed educazione civica,
geografia, aritmetica e geometria, riferite al programma della scuola
media dell'obbligo.
    3.  La  somministrazione  e la revisione del test culturale sara'
eseguita  dalla  sottocommissione di cui al precedente art. 22, comma
1, lettera a).
    4.  Ciascun  candidato  dovra' presentarsi per sostenere la prova
preliminare munito di:
      a) idoneo documento di riconoscimento;
      b) una penna biro ad inchiostro nero.
    5. Nella sede di esame non potranno essere introdotti vocabolari,
dizionari  dei  sinonimi  e contrari o altre pubblicazioni. Eventuali
apparecchi    telefonici    e    ricetrasmittenti   dovranno   essere
rigorosamente spenti.
    6.   La   banca   dati   da  cui  saranno  tratti  i  questionari
somministrati   ai  candidati  sara'  pubblicata  sul  sito  internet
www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi.
    7.  I  concorrenti,  che  non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti  per  sostenere  la  prova  preliminare  culturale, saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
    8.  Allo  stesso  modo,  verranno esclusi i candidati che, avendo
chiesto ed ottenuto il differimento della prova a norma dell'art. 26,
del  presente  bando  di  concorso, non si presenteranno nel giorno e
nell'ora stabiliti.
    9.  Prima  dello svolgimento dei test, la citata sottocommissione
fissa,  in  apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
delle prove dei candidati.
    10.  La sottocommissione medesima attribuisce a ciascun candidato
un  punto  di  merito,  fino  ad  un  massimo di sessanta, e procede,
successivamente, alla formazione della graduatoria preliminare.
    11.  Superano  la  prova  preliminare culturale e, pertanto, sono
ammessi  agli  accertamenti di cui al successivo art. 25, i candidati
classificatisi nei primi 544 posti della predetta graduatoria.
    12.  Dei  concorrenti,  nel  numero  massimo di cui al precedente
comma 11,   quelli  di  sesso  femminile  non  potranno  superare  la
percentuale del 20% e, quindi le centonove unita'.
    13.   Saranno,   inoltre,   ammessi  i  concorrenti  che  abbiano
conseguito   lo   stesso  punteggio  del  concorrente  classificatosi
all'ultimo posto utile per entrambi i sessi.
    14.  I  candidati  che  non  riceveranno  la  convocazione  per i
successivi  accertamenti  definitivi,  entro  il  30 settembre  2005,
debbono considerarsi esclusi dal concorso.
    15.  Avverso  tali  esclusioni, gli interessati potranno produrre
ricorso:
      a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla  data di notifica del provvedimento di esclusione, se prevista,
o  dalla  data in cui la stessa esclusione si intendera' definita, ai
sensi  dell'art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
      b) straordinario  al  Capo dello Stato, entro centoventi giorni
dalla  predetta  data, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.