Art. 24. Prova preliminare culturale 1. I candidati, che non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preliminare culturale nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti, secondo il calendario delle convocazioni che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ยช serie speciale - del 10 giugno 2005. Tale pubblicazione ha valore di notifica. 2. La prova preliminare culturale consiste in un test a risposta multipla, con domande di italiano, storia ed educazione civica, geografia, aritmetica e geometria, riferite al programma della scuola media dell'obbligo. 3. La somministrazione e la revisione del test culturale sara' eseguita dalla sottocommissione di cui al precedente art. 22, comma 1, lettera a). 4. Ciascun candidato dovra' presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di: a) idoneo documento di riconoscimento; b) una penna biro ad inchiostro nero. 5. Nella sede di esame non potranno essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti dovranno essere rigorosamente spenti. 6. La banca dati da cui saranno tratti i questionari somministrati ai candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi. 7. I concorrenti, che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova preliminare culturale, saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 8. Allo stesso modo, verranno esclusi i candidati che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento della prova a norma dell'art. 26, del presente bando di concorso, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti. 9. Prima dello svolgimento dei test, la citata sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle prove dei candidati. 10. La sottocommissione medesima attribuisce a ciascun candidato un punto di merito, fino ad un massimo di sessanta, e procede, successivamente, alla formazione della graduatoria preliminare. 11. Superano la prova preliminare culturale e, pertanto, sono ammessi agli accertamenti di cui al successivo art. 25, i candidati classificatisi nei primi 544 posti della predetta graduatoria. 12. Dei concorrenti, nel numero massimo di cui al precedente comma 11, quelli di sesso femminile non potranno superare la percentuale del 20% e, quindi le centonove unita'. 13. Saranno, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile per entrambi i sessi. 14. I candidati che non riceveranno la convocazione per i successivi accertamenti definitivi, entro il 30 settembre 2005, debbono considerarsi esclusi dal concorso. 15. Avverso tali esclusioni, gli interessati potranno produrre ricorso: a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione, se prevista, o dalla data in cui la stessa esclusione si intendera' definita, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla predetta data, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.