Art. 25. Accertamenti definitivi 1. I candidati dichiarati idonei alla prova preliminare culturale saranno convocati, a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per essere sottoposti agli accertamenti definitivi, che comprendono: a) accertamento dell'idoneita' attitudinale; b) visita medica preliminare comprensiva degli esami specialistici; c) eventuale visita medica di revisione. 2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' effettuato dalla sottocommissione di cui all'art. 22, comma 1, lettera b), e tende a verificare il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo ambito. 3. Detto accertamento si articola in: a) test di livello, per valutare le capacita' di ragionamento dei candidati; b) test di personalita' e questionario biografico, per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita passata e presente dei candidati; c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test. 4. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale, la citata sottocommissione fissa, con apposito atto, i criteri di valutazione dello stesso, prevedendo, eventualmente, preclusioni alla prosecuzione nelle successive fasi dell'accertamento attitudinale, con conseguente inidoneita' degli aspiranti, laddove, nel test di cui al precedente comma 3, lettera a), non si raggiungano determinati limiti di adeguatezza. 5. I candidati idonei all'accertamento attitudinale saranno ammessi a sostenere la visita medica preliminare, mentre i non idonei saranno esclusi dal concorso. 6. L'idoneita' fisica dei candidati e' accertata dalla sottocommissione di cui all'art. 22, comma 1, lettera c), mediante visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza. 7. L'accertamento dell'idoneita' fisica verra' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. 8. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e' immediatamente comunicato all'interessato, il quale puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui al successivo art. 27, commi 6, 11 e 12. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della sottocommissione, prevista dall'art. 22, comma 1, lettera c), al momento della comunicazione di non idoneita'. Eventuali istanze presentate successivamente saranno ritenute nulle. 9. La visita medica di revisione sara' effettuata non prima del quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di non idoneita' alla visita medica preliminare. 10. Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di cui all'art. 22, comma 1, lettera d), e verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la visita medica preliminare. 11. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare e di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 12. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, che sara' comunicato agli interessati, e' definitivo. 13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati potranno produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 21.