Art. 25.

                       Accertamenti definitivi

    1. I candidati dichiarati idonei alla prova preliminare culturale
saranno convocati, a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza,  per  essere  sottoposti  agli  accertamenti definitivi, che
comprendono:
      a) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
      b) visita    medica   preliminare   comprensiva   degli   esami
specialistici;
      c) eventuale visita medica di revisione.
    2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' effettuato dalla
sottocommissione  di  cui all'art. 22, comma 1, lettera b), e tende a
verificare  il  possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il
ruolo ambito.
    3. Detto accertamento si articola in:
      a) test  di  livello, per valutare le capacita' di ragionamento
dei candidati;
      b) test   di   personalita'   e  questionario  biografico,  per
acquisire   elementi   circa  il  carattere,  le  inclinazioni  e  le
esperienze di vita passata e presente dei candidati;
      c) colloquio,  per  un  esame  diretto dei candidati, alla luce
delle risultanze dei predetti test.
    4.   Prima  dell'effettuazione  dell'accertamento  dell'idoneita'
attitudinale,  la citata sottocommissione fissa, con apposito atto, i
criteri  di  valutazione  dello  stesso,  prevedendo,  eventualmente,
preclusioni alla prosecuzione nelle successive fasi dell'accertamento
attitudinale,  con  conseguente inidoneita' degli aspiranti, laddove,
nel test di cui al precedente comma 3, lettera a), non si raggiungano
determinati limiti di adeguatezza.
    5.  I  candidati  idonei  all'accertamento  attitudinale  saranno
ammessi a sostenere la visita medica preliminare, mentre i non idonei
saranno esclusi dal concorso.
    6.   L'idoneita'   fisica   dei   candidati  e'  accertata  dalla
sottocommissione  di  cui  all'art. 22, comma 1, lettera c), mediante
visita  medica  preliminare,  comprensiva  degli esami specialistici,
presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
    7.   L'accertamento  dell'idoneita'  fisica  verra'  eseguito  in
ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
    8.  Il  giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e'
immediatamente    comunicato    all'interessato,   il   quale   puo',
contestualmente,  chiedere  di  essere  ammesso  a  visita  medica di
revisione,  fatta  eccezione  per  i  requisiti  di cui al successivo
art. 27,  commi  6,  11  e 12. La richiesta di ammissione alla visita
medica  di  revisione  deve  essere  presentata  al  presidente della
sottocommissione,  prevista  dall'art. 22,  comma 1,  lettera c),  al
momento  della  comunicazione  di  non  idoneita'.  Eventuali istanze
presentate successivamente saranno ritenute nulle.
    9.  La  visita medica di revisione sara' effettuata non prima del
quindicesimo  giorno  successivo  alla comunicazione di non idoneita'
alla visita medica preliminare.
    10.  Il  giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione
di cui all'art. 22, comma 1, lettera d), e verte soltanto sulle cause
che   hanno   dato   luogo   al   giudizio   di   inidoneita'   della
sottocommissione per la visita medica preliminare.
    11. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare
e di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
    12.  Il  giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, che
sara' comunicato agli interessati, e' definitivo.
    13.  Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente articolo, gli
interessati  potranno  produrre  ricorso  secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 21.