Art. 26. Mancata presentazione del candidato 1. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per la prova preliminare, per gli accertamenti attitudinali, per la visita medica preliminare o per la visita medica di revisione sara' considerato rinunciatario ed escluso dal concorso. 2. I presidenti delle competenti sottocommissioni hanno facolta', compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle prove e nel rispetto del calendario delle stesse, di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati.