Art. 26.

                 Mancata presentazione del candidato

    1.  Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno  e  nell'ora  stabiliti  per  la  prova  preliminare,  per gli
accertamenti  attitudinali, per la visita medica preliminare o per la
visita medica di revisione sara' considerato rinunciatario ed escluso
dal concorso.
    2. I presidenti delle competenti sottocommissioni hanno facolta',
compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle prove e nel
rispetto  del calendario delle stesse, di anticipare o posticipare la
convocazione dei candidati.