Art. 29.

                         Valutazione titoli

    1.  La  sottocommissione di cui all'art. 22, comma 1, lettera a),
procedera'   alla   valutazione   dei   titoli,  sulla  scorta  della
documentazione  caratteristica e matricolare e di quella prodotta dai
candidati,  nonche' delle dichiarazioni rese dagli aspiranti all'atto
della presentazione della domanda, secondo i seguenti criteri:
      a) titolo di studio:
        (1) diploma di laurea (o laurea specialistica) - punti 5;
        (2) laurea (o diploma universitario) - punti 4;
        (3)   diploma   di   istruzione   di  secondo  grado  (durata
quinquennale) - punti 3;
        (4) altro diploma di istruzione di secondo grado - punti 2;
        (5) diploma di qualifica professionale - punti 1.
    Sara'  preso  in  considerazione  un  solo  titolo di studio, con
riferimento a quello che da' luogo al punteggio piu' elevato;
      b) benemerenze e ricompense, fino ad un massimo di punti 3:
        (1)  medaglia  d'oro  al  valor  militare o al valor civile -
punti 3;
        (2)  medaglia d'argento al valor militare o al valor civile -
punti 2,5;
        (3)  medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile -
punti 2;
        (4) croce di guerra al valor militare - punti 1,5;
        (5) encomio solenne - punti 1;
        (6) encomio semplice - punti 0,5;
        (7) elogio - punti 0,3;
        (8)  ogni  altra  benemerenza  o  riconoscimento  iscritti  a
matricola,  esclusi  quelli  riferibili alla durata del servizio e le
onorificenze - punti 0,3;
      c) servizio prestato:
        (1)  per ogni mese (o frazione di mese superiore a 15 giorni)
di servizio  effettivamente  prestato fino a un massimo di punti 10 -
punti 0,5;
        (2)  partecipazione  ad  una  o  piu'  operazioni  fuori  dal
territorio nazionale, per un massimo di punti 2, cosi' distinti:
          - sino a complessivi 120 giorni di permanenza - punti 1;
          - oltre complessivi 120 giorni di permanenza - punti 2.
    2.  Eventuali sanzioni disciplinari riportate durante il servizio
comporteranno  le seguenti detrazioni dal punteggio totale risultante
dalla  valutazione  dei  titoli,  fino  a  concorrenza  dello stesso,
secondo le seguenti indicazioni:
         a) per ciascun giorno di consegna di rigore - punti 2;
         b) per ciascun giorno di consegna - punti 1;
         c) per ciascun rimprovero - punti 0,5.
    Saranno  presi  in  considerazione esclusivamente i provvedimenti
disciplinari inflitti durante il servizio effettivamente prestato, ad
esclusione dei periodi di addestramento.
    3. Ai fini della formazione della graduatoria saranno considerati
i titoli e le eventuali sanzioni, indicati ai commi 1 e 2, risultanti
alla  data  di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande.