Art. 32.

    Ammissione al corso di formazione dei vincitori del concorso

    1.  Sono  incorporati,  in  qualita'  di  allievi finanzieri, gli
aspiranti iscritti nelle graduatorie di cui ai precedenti articoli 16
e  31,  nei  limiti  dei  posti  messi  a  concorso, secondo l'ordine
risultante  dalle graduatorie stesse e tenendo conto delle riserve di
posti di cui al precedente art. 1, comma 3.
    2.  All'atto  della presentazione al corso e prima della prevista
sottoscrizione  della ferma volontaria di anni quattro, gli aspiranti
saranno  sottoposti  a  visita  medica  di  controllo  a  cura  delle
sottocommissioni   di   cui  all'art. 7,  comma  1,  lettera  e),  ed
all'art. 22,   comma 1,   lettera   e),  al  fine  di  accettarne  il
mantenimento  dell'idoneita'  fisica.  Prima  della  visita medica di
controllo,  le citate sottocommissioni fissano, in apposito atto, con
riferimento  alle  modalita'  di  svolgimento  degli  accertamenti, i
criteri cui attenersi.
    3.  L'allievo  che non consegua il predetto giudizio di idoneita'
e' escluso dal concorso.
    4.   Avverso   tale  esclusione,  l'interessato  potra'  produrre
ricorso:
      a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla  data  di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
      b) straordinario  al  Capo dello Stato, entro centoventi giorni
dalla  predetta  data, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
    5.  Il  candidato  che  non  si presenti, entro il giorno e l'ora
fissati,    presso    l'Istituto   di   istruzione   e'   considerato
rinunciatario.
    6. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza
maggiore e comunicati via fax, entro 24 ore, sono valutati a giudizio
discrezionale   ed  insindacabile  del  Comandante  dell'Istituto  di
istruzione,  che  potra'  differire  la  presentazione del candidato,
purche'  il ritardo sia contenuto, improrogabilmente, entro il decimo
giorno  dall'inizio  del  corso. I giorni di assenza maturati saranno
computati  ai  fini  della  proposta di rinvio d'autorita' dal corso,
secondo  le  disposizioni vigenti. Le decisioni saranno comunicate al
candidato  tramite  il  Comando  Provinciale  competente per luogo di
residenza  (ovvero  il  locale  Comando  Regionale  della  Guardia di
finanza, per i residenti in Valle d'Aosta).
    7.  Entro venti giorni dall'inizio del corso, il Comando Generale
della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri
candidati  idonei  nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire posti
resisi,  eventualmente,  disponibili  tra i candidati precedentemente
dichiarati vincitori, con le modalita' di cui al comma 1 del presente
articolo.