Art. 32. Ammissione al corso di formazione dei vincitori del concorso 1. Sono incorporati, in qualita' di allievi finanzieri, gli aspiranti iscritti nelle graduatorie di cui ai precedenti articoli 16 e 31, nei limiti dei posti messi a concorso, secondo l'ordine risultante dalle graduatorie stesse e tenendo conto delle riserve di posti di cui al precedente art. 1, comma 3. 2. All'atto della presentazione al corso e prima della prevista sottoscrizione della ferma volontaria di anni quattro, gli aspiranti saranno sottoposti a visita medica di controllo a cura delle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), ed all'art. 22, comma 1, lettera e), al fine di accettarne il mantenimento dell'idoneita' fisica. Prima della visita medica di controllo, le citate sottocommissioni fissano, in apposito atto, con riferimento alle modalita' di svolgimento degli accertamenti, i criteri cui attenersi. 3. L'allievo che non consegua il predetto giudizio di idoneita' e' escluso dal concorso. 4. Avverso tale esclusione, l'interessato potra' produrre ricorso: a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla predetta data, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. 5. Il candidato che non si presenti, entro il giorno e l'ora fissati, presso l'Istituto di istruzione e' considerato rinunciatario. 6. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza maggiore e comunicati via fax, entro 24 ore, sono valutati a giudizio discrezionale ed insindacabile del Comandante dell'Istituto di istruzione, che potra' differire la presentazione del candidato, purche' il ritardo sia contenuto, improrogabilmente, entro il decimo giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati saranno computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni saranno comunicate al candidato tramite il Comando Provinciale competente per luogo di residenza (ovvero il locale Comando Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta). 7. Entro venti giorni dall'inizio del corso, il Comando Generale della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri candidati idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire posti resisi, eventualmente, disponibili tra i candidati precedentemente dichiarati vincitori, con le modalita' di cui al comma 1 del presente articolo.