Art. 9.

                     Prova preliminare culturale

    1.  I candidati, che non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di
esclusione  dal  concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la
prova   preliminare  culturale  nel  giorno,  nell'ora  e  nel  luogo
stabiliti,   secondo  il  calendario  delle  convocazioni  che  sara'
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - 4ยช
serie  speciale - del 10 giugno 2005. Tale pubblicazione ha valore di
notifica.
    2.  La prova preliminare culturale consiste in un test a risposta
multipla,  con  domande  di  italiano,  storia  ed educazione civica,
geografia, aritmetica e geometria, riferite al programma della scuola
media dell'obbligo.
    3.  La  somministrazione  e la revisione del test culturale sara'
eseguita dalla sottocommissione di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera a).
    4.  Ciascun  candidato  dovra' presentarsi per sostenere la prova
preliminare munito di:
      a) idoneo documento di riconoscimento;
      b) una penna biro ad inchiostro nero.
    5. Nella sede di esame non potranno essere introdotti vocabolari,
dizionari  dei  sinonimi  e contrari o altre pubblicazioni. Eventuali
apparecchi    telefonici    e    ricetrasmittenti   dovranno   essere
rigorosamente spenti.
    6.   La   banca   dati   da  cui  saranno  tratti  i  questionari
somministrati   ai  candidati  sara'  pubblicata  sul  sito  internet
www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi.
    7.  I  concorrenti,  che  non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti  per  sostenere  la  prova preliminare, saranno considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
    8.  Allo  stesso  modo,  verranno esclusi i candidati che, avendo
chiesto ed ottenuto il differimento della prova a norma dell'art. 11,
del  presente  bando  di  concorso, non si presenteranno nel giorno e
nell'ora stabiliti.
    9.  Prima  dello svolgimento dei test, la citata sottocommissione
fissa,  in  apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
delle prove dei candidati.
    10.  La sottocommissione medesima attribuisce a ciascun candidato
un  punto  di  merito,  fino  ad  un  massimo  di  trenta, e procede,
successivamente, alla formazione della graduatoria preliminare.
    11.  Superano  la  prova  preliminare culturale e, pertanto, sono
ammessi  agli  accertamenti di cui al successivo art. 10, i candidati
classificatisi  nei  primi  duecentotrentadue  posti  della  predetta
graduatoria.
    12.   Saranno,   inoltre,   ammessi  i  concorrenti  che  abbiano
conseguito   lo   stesso  punteggio  del  concorrente  classificatosi
all'ultimo posto utile.
    13.  I  candidati  che  non  riceveranno  la  convocazione  per i
successivi  accertamenti  definitivi,  entro  il  30 settembre  2005,
debbono considerarsi esclusi dal concorso.
    14.  Avverso  tali  esclusioni, gli interessati potranno produrre
ricorso:
      a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla  data di notifica del provvedimento di esclusione, se prevista,
o  dalla  data in cui la stessa esclusione si intendera' definita, ai
sensi  dell'art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
      b) straordinario  al  Capo dello Stato, entro centoventi giorni
dalla  predetta  data, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.