Art. 9. Prova preliminare culturale 1. I candidati, che non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preliminare culturale nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti, secondo il calendario delle convocazioni che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ยช serie speciale - del 10 giugno 2005. Tale pubblicazione ha valore di notifica. 2. La prova preliminare culturale consiste in un test a risposta multipla, con domande di italiano, storia ed educazione civica, geografia, aritmetica e geometria, riferite al programma della scuola media dell'obbligo. 3. La somministrazione e la revisione del test culturale sara' eseguita dalla sottocommissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a). 4. Ciascun candidato dovra' presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di: a) idoneo documento di riconoscimento; b) una penna biro ad inchiostro nero. 5. Nella sede di esame non potranno essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti dovranno essere rigorosamente spenti. 6. La banca dati da cui saranno tratti i questionari somministrati ai candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi. 7. I concorrenti, che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 8. Allo stesso modo, verranno esclusi i candidati che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento della prova a norma dell'art. 11, del presente bando di concorso, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti. 9. Prima dello svolgimento dei test, la citata sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle prove dei candidati. 10. La sottocommissione medesima attribuisce a ciascun candidato un punto di merito, fino ad un massimo di trenta, e procede, successivamente, alla formazione della graduatoria preliminare. 11. Superano la prova preliminare culturale e, pertanto, sono ammessi agli accertamenti di cui al successivo art. 10, i candidati classificatisi nei primi duecentotrentadue posti della predetta graduatoria. 12. Saranno, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile. 13. I candidati che non riceveranno la convocazione per i successivi accertamenti definitivi, entro il 30 settembre 2005, debbono considerarsi esclusi dal concorso. 14. Avverso tali esclusioni, gli interessati potranno produrre ricorso: a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione, se prevista, o dalla data in cui la stessa esclusione si intendera' definita, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla predetta data, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.