Art. 9.

    Costituzione del rapporto di lavoro ed assunzione in servizio

    Il   vincitore   di  ogni  singola  procedura  concorsuale  sara'
invitato,  presso  l'Universita' degli studi di Napoli Federico II, a
mezzo  raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telegramma, a
stipulare,  in  conformita'  a  quanto  previsto dai CC.CC.NN.LL. del
personale    tecnico-amministrativo    del    comparto    Universita'
sottoscritti  in  data  9  agosto 2000 e 13 maggio 2003, il contratto
individuale   di   lavoro   subordinato  a  tempo  indeterminato  per
l'assunzione  nella  categoria  D,  nell'area relativa alla procedura
concorsuale per la quale si e' partecipato, con la corresponsione del
trattamento economico relativo alla posizione economica D1.
    Il  vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo,
entro  il  termine  stabilito,  decade  dal  diritto alla stipula del
contratto. Nel caso di assunzione in servizio con ritardo rispetto al
termine  assegnato  per  comprovati  e gravi impedimenti, gli effetti
economici decorrono dal giorno della presa di servizio.
    Il  vincitore,  all'atto dell'assunzione, sara' tenuto a rendere,
ai  sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  una  autocertificazione
attestante:
      il  possesso  di  ciascuno  dei  requisiti generali e specifici
prescritti  dal  presente  bando,  gia' a far data dal termine ultimo
previsto   per  la  presentazione  della  domanda  di  ammissione  al
concorso;
      di   non  trovarsi  in  alcuna  situazione  che  dia  luogo  ad
incompatibilita' con il rapporto di impiego presso l'Amministrazione,
ai   sensi   dell'art. 53   del  decreto  legislativo  n. 165/2001  e
successive modificazioni ed integrazioni;
      le  eventuali  condanne  penali  riportate e/o la conoscenza di
eventuali procedimenti penali in corso a proprio carico.
    Il  vincitore  dovra',  inoltre,  presentare  un  certificato  di
idoneita'  fisica  all'impiego,  ai  sensi  della legge n. 837 del 25
luglio  1956  e  successive modificazioni ed integrazioni, rilasciato
dal  servizio  di medicina legale del distretto sanitario competente,
ovvero dal medico militare.
    Qualora  il soggetto sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica
o invalidita', il certificato deve farne espressa menzione, indicando
se  la  stessa possa comunque influire sulla capacita' lavorativa del
vincitore o se possa risultare pericolosa per la salute pubblica, per
l'incolumita' dei colleghi o per la sicurezza del luogo di lavoro.
    Il  predetto  certificato  medico, che non puo' essere oggetto di
autocertificazione,  dovra' essere presentato dal dipendente entro il
termine  di trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di
lavoro  individuale, pena l'immediata risoluzione dello stesso, fatta
salva la possibilita' di proroga nel caso di comprovato impedimento.
    L'Amministrazione  si  riserva la facolta' di sottoporre a visita
medica  di  un  sanitario  di propria fiducia il candidato vincitore,
qualora lo ritenga necessario.
    Il  dipendente assunto come sopra sara' soggetto ad un periodo di
prova  della  durata di tre mesi. Ai fini del compimento del predetto
periodo  di  prova  si  terra' conto del solo servizio effettivamente
prestato. Decorso il suddetto periodo senza che il rapporto di lavoro
sia stato risolto da una delle due parti, il dipendente si intendera'
confermato  in servizio. In caso di giudizio sfavorevole, il rapporto
di lavoro si risolvera' senza obbligo di preavviso.