Art. 10.

                 Disciplina della prova preliminare

    E' fatto assoluto divieto ai candidati di introdurre nell'aula di
esame codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura,
telefoni  cellulari  e  ogni  strumento idoneo alla memorizzazione di
informazioni o alla trasmissione di dati; e' fatto, altresi', divieto
di avvalersi di supporti cartacei per lo svolgimento della prova.