Art. 10. Disciplina della prova preliminare E' fatto assoluto divieto ai candidati di introdurre nell'aula di esame codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura, telefoni cellulari e ogni strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati; e' fatto, altresi', divieto di avvalersi di supporti cartacei per lo svolgimento della prova.