Art. 11. Norme di salvaguardia Qualora non fosse possibile espletare una o piu' sessioni della prova preliminare nella giornata programmata ovvero si rendesse necessario, per ragioni esclusivamente contingenti, non riferibili ai candidati, differire la prova di uno o piu' di essi, il presidente della commissione o del comitato di vigilanza stabilisce la data e l'ora di rinvio dandone comunicazione in forma orale al candidato o ai candidati presenti interessati.