Art. 11.

                        Norme di salvaguardia

    Qualora  non  fosse possibile espletare una o piu' sessioni della
prova  preliminare  nella  giornata  programmata  ovvero  si rendesse
necessario, per ragioni esclusivamente contingenti, non riferibili ai
candidati,  differire  la  prova di uno o piu' di essi, il presidente
della  commissione  o  del comitato di vigilanza stabilisce la data e
l'ora  di  rinvio dandone comunicazione in forma orale al candidato o
ai candidati presenti interessati.